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Che cos’è - Credito d'imposta su commissioni per i pagamenti elettronici

Ultimo aggiornamento: 13 giugno 2024

Il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione destinata agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che, nell’anno d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il bonus è pari al 30% delle commissioni addebitate in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese a partire dal 1° luglio 2020 nei confronti di consumatori finali (vale a dire, le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e pagate mediante carte di credito, di debito o prepagate oppure mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta è incrementato al 100% delle commissioni, se gli esercenti attività d’impresa, arte o professione adottano strumenti di pagamento elettronico collegati a strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, che ne garantiscono inalterabilità e sicurezza, ovvero strumenti di pagamento evoluti, che consentono di assolvere agli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo “6916”), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino al periodo d’imposta in cui se ne conclude l’utilizzo.

I prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta:

  • il codice fiscale dell’esercente
  • il mese e l’anno di addebito
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

I dati vanno trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 29 aprile 2020.

Nei confronti degli operatori che violano gli obblighi di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché di trasmissione dell’importo complessivo delle transazioni effettuate mediante tali strumenti è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro, senza applicazione delle disposizioni in materia di concorso di violazioni e continuazione; pertanto, scatta una sanzione per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati (articolo 7, comma 5, decreto legge 39/2024).