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Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2024

L’art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

L’art. 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6 dell’art. 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, come modificato dal comma 6 del citato articolo 1, con riferimento al credito di imposta di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023 si provvede, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art. 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Il comma 8 dell’art. 1 del decreto-legge n. 63 del 2024 ha stabilito che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa.

Per gli investimenti realizzati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.

Ai fini del rispetto del citato limite di spesa, pari a euro 90 milioni per l’anno 2024, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 28 novembre 2024. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti.

Il credito d’imposta, nella misura spettante, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del citato provvedimento.