Decadenza

Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive. Il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi, come sintetizzato nella tabella che segue:

Tabella
RATEIZZAZIONE RATEIZZAZIONE DECADENZA
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID) 18 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 10 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022 5 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 8 rate anche non consecutive

Nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l’ultima, la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto.

Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un’unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero.

In caso di decadenza per inadempienza è possibile, per i debiti ricompresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022, richiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all’importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute alla data di presentazione della nuova richiesta. Invece, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 non è possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti.

La decadenza di una o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nelle rateizzazioni decadute.