Variazioni colturali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2023 il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2023. L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2023, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile consultare la lista delle particelle catastali variate. Il percorso da seguire dalla homepage è: Cittadini # Fabbricati e terreni # Aggiornamento dati catastali e ipotecari # Variazioni colturali # Variazioni colturali online - Ricerca particelle

Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del Comune di competenza, nonché presso la sede della Direzione Provinciale - Ufficio Provinciale Territorio della provincia interessata, previo appuntamento. Per prendere appuntamento gli interessati potranno avvalersi del servizio CUP Contatti e assistenza - Prenota un appuntamento - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) sotto la voce Assistenza catastale-ipotecaria e servizio ISPEZIONI, VISURE, CERTIFICATI DA BANCA DATI INFORMATIZZATA.

I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela adottando il modello disponibile sempre sul sito: Cittadini - Variazioni colturali - Modello e istruzioni - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) . La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.

I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui sopra. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.