Dichiarazioni

10.1 - Ecco la tua dichiarazione dei redditi già precompilata!

L'Agenzia delle entrate mette a tua disposizione una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti come, per esempio, i redditi percepiti e le principali spese sostenute. Tra queste: quelle sanitarie, universitarie, funebri, le spese per i premi assicurativi, i contributi previdenziali, i mutui, i bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Le dichiarazioni precompilate disponibili sono il modello 730 e il modello Redditi persone fisiche.

Puoi accedere alla dichiarazione precompilata dalla home page del sito dell’Agenzia, selezionando “Accedi alla tua precompilata”, oppure dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, selezionando la voce “Dichiarazione precompilata”.

Se sei impossibilitato, o comunque trovi difficoltà ad accedere in prima persona alla dichiarazione precompilata, puoi chiedere che una persona di tua fiducia sia autorizzata a compilarla e inviarla nel tuo interesse tramite i servizi on line dell’Agenzia.

Per maggiori informazioni e approfondimenti sulle richieste di abilitazione vedi il paragrafo 3.1. Puoi inoltre consultare la guida “L’accesso ai servizi on line per rappresentanti e persone di fiducia, pubblicata nella sezione “l’Agenzia informa” del sito dell’Agenzia.

Puoi inoltre accedere alla dichiarazione per conto di una persona deceduta, se sei stato preventivamente autorizzato: per ottenere l’autorizzazione all’accesso devi presentare all’Agenzia una dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari la tua condizione di erede (ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000).

Puoi presentare questa dichiarazione sostitutiva tramite l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata (sezione “Il tuo profilo - Autorizzazioni”).

Se non sei in possesso delle credenziali SPID, CIE e CNS puoi comunque presentare la dichiarazione sostitutiva presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, previo appuntamento da prendere nelle modalità descritte nel paragrafo 2.4. (Prenota un appuntamento).

Puoi ricevere informazioni e assistenza sulla dichiarazione precompilata direttamente in un apposito sito predisposto dall’Agenzia delle entrate.

Sul sito internet è disponibile la Guida Informativa alla dichiarazione precompilata. Se le informazioni contenute sul sito dedicato e nella procedura non fossero sufficienti, o nel caso in cui ti occorra un approfondimento, puoi sempre contattare i servizi di assistenza nelle modalità descritte nel

Puoi sempre contattare i servizi di assistenza nelle modalità descritte nel capitolo 1.

10.2 - La dichiarazione di successione si fa da casa

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità (cioè gli eredi prima dell’accettazione dell’eredità), dai legatari (cioè i beneficiari di una disposizione testamentaria che ha ad oggetto uno specifico bene o un diritto determinato) entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Non è obbligatorio presentare la dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
  • ha un valore non superiore a 100.000 euro
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Per agevolare l’adempimento, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione una dichiarazione di successione precompilata, contenente anche la richiesta di voltura catastale degli immobili (se presenti).

Nella dichiarazione precompilata trovi già caricati diversi dati in possesso dell’Agenzia, che puoi validare o eventualmente modificare.

I dati degli immobili ti sono proposti con modalità “compilazione assistita”; questo significa che puoi inserire in dichiarazione gli immobili intestati alla persona deceduta semplicemente selezionandoli da un elenco che contiene gli immobili presenti in Catasto.

Se hai bisogno di verificare i dati degli immobili puoi accedere al servizio Risultanze Catastali, disponibile in area riservata. Per approfondimenti, vedi il paragrafo 8.1.

Se rilevi delle incongruenze nei dati catastali, puoi chiederne la correzione attraverso il servizio on line di segnalazione catastale (Contact Center), disponibile in area libera.

In fase di compilazione puoi richiedere l’”Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”, pagando i relativi oneri al momento dell’invio del modello dichiarativo.

Questa attestazione può essere utilizzata, per esempio, per svincolare i conti correnti o altri titoli finanziari detenuti presso gli istituti bancari.

Il servizio web è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, scrivendo “successione” nel campo Cerca il servizio.

Puoi compilare la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali anche utilizzando il software “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e, successivamente, puoi trasmetterla attraverso i canali telematici.

Puoi trasmettere telematicamente il modello di dichiarazione e le eventuali dichiarazioni integrative anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate, prenotando un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 (Prenota un appuntamento).

I casi particolari, per i quali puoi presentare la dichiarazione utilizzando il formato cartaceo, sono descritti sul sito dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Come presentare la dichiarazione”.

Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione di successione, pubblicate sul sito dell’Agenzia trovi, inoltre, tutta la documentazione che ti occorre per presentare il modello.

Puoi sempre contattare i servizi di assistenza nelle modalità descritte nel capitolo 1.

10.2 - La dichiarazione di successione si fa da casa

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità (cioè gli eredi prima dell’accettazione dell’eredità), dai legatari (cioè i beneficiari di una disposizione testamentaria che ha ad oggetto uno specifico bene o un diritto determinato) entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Non è obbligatorio presentare la dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
  • ha un valore non superiore a 100.000 euro
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Per agevolare l’adempimento, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione una dichiarazione di successione precompilata, contenente anche la richiesta di voltura catastale degli immobili (se presenti).

Nella dichiarazione precompilata trovi già caricati diversi dati in possesso dell’Agenzia, che puoi validare o eventualmente modificare.

I dati degli immobili ti sono proposti con modalità “compilazione assistita”; questo significa che puoi inserire in dichiarazione gli immobili intestati alla persona deceduta semplicemente selezionandoli da un elenco che contiene gli immobili presenti in Catasto.

Se hai bisogno di verificare i dati degli immobili puoi accedere al servizio Risultanze Catastali, disponibile in area riservata. Per approfondimenti, vedi il paragrafo 8.1.

Se rilevi delle incongruenze nei dati catastali, puoi chiederne la correzione attraverso il servizio on line di segnalazione catastale (Contact Center), disponibile in area libera.

In fase di compilazione puoi richiedere l’”Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”, pagando i relativi oneri al momento dell’invio del modello dichiarativo.

Questa attestazione può essere utilizzata, per esempio, per svincolare i conti correnti o altri titoli finanziari detenuti presso gli istituti bancari.

Il servizio web è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, scrivendo “successione” nel campo Cerca il servizio.

Puoi compilare la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali anche utilizzando il software “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e, successivamente, puoi trasmetterla attraverso i canali telematici.

Puoi trasmettere telematicamente il modello di dichiarazione e le eventuali dichiarazioni integrative anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate, prenotando un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 (Prenota un appuntamento).

I casi particolari, per i quali puoi presentare la dichiarazione utilizzando il formato cartaceo, sono descritti sul sito dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Come presentare la dichiarazione”.

Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione di successione, pubblicate sul sito dell’Agenzia trovi, inoltre, tutta la documentazione che ti occorre per presentare il modello.

Puoi sempre contattare i servizi di assistenza nelle modalità descritte nel capitolo 1.

10.3 - Se hai ricevuto un controllo sulla tua dichiarazione

L’attività di controllo sulle dichiarazioni svolta dall’Agenzia è finalizzata a verificare la correttezza dei dati dichiarati.

Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: automatico e formale.

Controllo automatico: è svolto su tutte le dichiarazioni presentate e consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr n. 633/1972 per l’Iva).

A seguito del controllo può essere inviata una Comunicazione che evidenzia tutti i casi in cui il dato calcolato è difforme rispetto al dato dichiarato dal contribuente (Comunicazione di irregolarità con richiesta di pagamento, senza richiesta di pagamento, di minor rimborso o di maggior credito).

Se ti viene recapitata una Comunicazione di irregolarità, puoi versare le somme indicate, con sanzioni ridotte a 1/3 di quelle previste per l’omesso e tardivo versamento, se effettui il pagamento entro 30 giorni. Oppure, puoi specificare all’Agenzia delle entrate le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni da quando l’avviso è stato reso disponibile all’intermediario.

Controllo formale: è il riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che ne attestano la correttezza (per esempio, delle spese detraibili, come le spese mediche, e deducibili). Questo tipo di controllo è svolto sulle dichiarazioni dei redditi selezionate in base a determinati criteri (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973). Il contribuente riceve una lettera con la richiesta di trasmettere alcuni documenti (tipicamente, le fatture attestanti le spese sostenute). Se la documentazione prodotta non è idonea a provare la correttezza dei dati dichiarati, o se non si risponde alla richiesta, il contribuente riceve una comunicazione con la richiesta delle somme dovute.

Se hai ricevuto una di queste comunicazioni, hai la possibilità di regolarizzare la tua posizione pagando, entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria.

SE HAI RICEVUTO UNA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ O UN AVVISO TELEMATICO

Per avere assistenza sulla Comunicazione ricevuta è disponibile il servizio telematico di assistenza CIVIS, nell’area riservata. Scrivi “CIVIS” nel campo “Cerca il servizio”, quindi scegli “Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento”.

Come funziona il servizio

  • Ricerca: ricerca la comunicazione per la quale intendi richiedere assistenza, inserendo il codice identificativo della comunicazione ricevuta. Se si tratta di una cartella di pagamento, sono proposti diversi criteri di ricerca alternativi (il codice atto, l’identificativo della cartella o della partita di ruolo)
  • Compila il modulo: inserisci nell’area “Informazioni relative alla richiesta di assistenza” i dati rilevanti per la correzione degli esiti di irregolarità emersi e i dati di contatto
  • Invia la richiesta; otterrai la ricevuta con il numero di protocollo di accettazione.

Puoi sempre consultare lo stato della lavorazione.

Hai a disposizione on line una guida operativa che descrive passo dopo passo il percorso da seguire.

Hai la possibilità di ricevere assistenza anche sulle cartelle esattoriali emesse a seguito delle comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici.

Nella sezione “Consultazione delle richieste” puoi visualizzare, inoltre, l’Ufficio che ha in carico la pratica e le informazioni sulla sua chiusura.

Per inviare la documentazione eventualmente richiesta dall’ufficio per la trattazione dell’istanza, puoi utilizzare il servizio “Consegna documenti”, disponibile nella sezione “Suggerimenti” dell’area riservata del sito (per approfondimenti vedi paragrafo 2.3).

Puoi ricevere l’avviso della conclusione della pratica CIVIS tramite sms ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono prescelti.

In ogni caso, per qualsiasi esigenza informativa, puoi sempre chiedere assistenza telefonica o rivolgerti a un ufficio dell’Agenzia (vedi capitolo 1).

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DA CONTROLLO FORMALE E RICHIESTA DOCUMENTI

Se hai ricevuto una comunicazione a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, puoi inviare, direttamente o tramite un intermediario, la documentazione richiesta con la comunicazione tramite il servizio telematico CIVIS.

Nell’area riservata, scrivi “CIVIS” nel campo “Cerca il servizio”. Seleziona la voce “Assistenza per controllo formale”. è disponibile on line una guida operativa che descrive passo dopo passo il percorso da seguire.

Devi compilare un modulo con i dati identificativi della comunicazione e allegare uno o più file, contenenti la documentazione richiesta, in formato “pdf/a” o “tif/tiff”. Ciascun file deve avere una dimensione massima di 5MB.

Per conoscere lo stato di avanzamento delle attività relative al controllo, utilizza la funzione “Interrogazione stato di lavorazione”, presente all’interno del servizio.

Se non hai le credenziali di accesso SPID, CIE e CNS, puoi rivolgerti a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, previo appuntamento secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.4 (Prenota un appuntamento).

10.4 - Cosa fare se ricevi una cartella di pagamento

Le cartelle di pagamento vengono emesse e notificate ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per tutto il territorio nazionale e per diversi enti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle entrate, Inps, Comune, Polizia municipale.

Gli enti pubblici, infatti, emettono i ruoli - cioè l’ordine di riscuotere imposte, tributi, contributi e sanzioni dovute e non versate dai cittadini - e li comunicano all’Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale si occupa dell’incasso attraverso l’emissione e la notifica delle cartelle di pagamento.

Informazioni sul pagamento

Se ti è stata notificata una cartella e vuoi avere informazioni relative al pagamento (scadenza, modalità di pagamento, rateizzazione, possibilità di agevolazioni quali stralcio, rottamazione e definizione agevolata), devi rivolgerti all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sul sito trovi inoltre tutte le informazioni sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento: quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, le modalità di pagamento delle rate e gli effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza.

All’interno dell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione ci sono numerosi servizi on line; particolarmente utile è il servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”, mediante il quale puoi conoscere lo stato della riscossione delle cartelle a te notificate nel corso del tempo, i pagamenti già effettuati e le rateizzazioni in corso.

In alternativa, puoi utilizzare una delle modalità di contatto offerte, dettagliate sempre sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione: per esempio, puoi telefonare sia da telefono fisso sia da telefono cellulare al numero unico 060101 (servizio attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00), mentre all’interno dell’area riservata puoi prenotare un appuntamento in videochiamata o rivolgere quesiti via e mail, e ancora, nei casi in cui sia necessario rivolgersi allo sportello territoriale, puoi prenotare un appuntamento. L’accesso alla pagina di prenotazione per Agenzia entrate Riscossione lo trovi anche sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Informazioni sul motivo della cartella

Se invece vuoi informazioni sul motivo per cui ti vengono richieste le somme riportate nella cartella o se, verificata la tua situazione, ritieni che le somme richieste non siano dovute in tutto o in parte, devi rivolgerti all’ente pubblico che ha emesso il ruolo, indicato sulla cartella nella colonna “Ente creditore”.

Se l’ente creditore è l’Agenzia delle entrate e hai bisogno di chiarimenti sulla motivazione della cartella, puoi rivolgerti per un primo contatto ai canali di assistenza (vedi paragrafo 1.2 e capitolo 2) che ti potranno suggerire i successivi passi ed eventualmente indirizzarti alla struttura competente per il tuo caso.

Se, invece, hai individuato il motivo e hai elementi da fornire per chiarire la tua situazione (per esempio, esaminando la cartella ti rendi conto di aver versato l’imposta dovuta indicando sul modello F24 un codice tributo errato), puoi richiedere lo sgravio totale o parziale delle somme utilizzando il servizio CIVIS all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Il servizio è disponibile all’interno dell’area riservata: dopo aver effettuato l’accesso scrivi “CIVIS” nel campo “Cerca il servizio”, quindi scegli “Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento”. Trovi i dettagli su come completare la richiesta e come ricevere l’esito finale nel paragrafo precedente.