Risposte alle domande più frequenti

Compilazione casella 478
 

Sì, la casella deve essere preferibilmente compilata anche in questi casi, per consentire in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto.

Compilazione casella 479
 

La casella 479 deve essere compilata dal datore di lavoro anche in caso di pagamento diretto da parte degli enti deputati alla erogazione degli ammortizzatori COVID, in questo caso, il datore di lavoro deve riportare esclusivamente il reddito da lui erogato.
Nella casella 479 deve essere riportato l’intero reddito erogato al lavoratore nell’anno.
Quanto indicato nella casella 479 è tendenzialmente inferiore a quanto riportato nella casella 480, in quanto il primo importo è riferito all’ammontare del reddito effettivamente erogato, mentre quanto indicato nella casella 480 è riferito all’ammontare del reddito che sarebbe stato erogato nel periodo d’imposta in assenza di ammortizzatori COVID (c.d. reddito contrattuale).

Compilazione casella 480
 

Il c.d. reddito contrattuale riguarda l’importo teorico che sarebbe spettato al dipendente in assenza di ammortizzatori COVID, pertanto nella casella 480 il datore di lavoro dovrà riportare tale ammontare teorico. Alla retribuzione contrattuale non deve essere sommato quanto erogato dagli Enti di previdenza.