Risposte alle domande più frequenti

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali 4.0

Domanda

Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016) entrato in funzione nel corso del 2021 che, però, viene interconnesso nel 2022.

In base al comma 1059 della legge n. 178 del 2020, l’impresa ha fruito del credito d’imposta in misura ridotta (nel caso di specie, 10 per cento del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), atteso che la fruizione del credito d’imposta in misura piena (50 per cento) decorre, per espressa previsione normativa, dall’anno dell’avvenuta interconnessione.

Con riferimento al caso descritto, si chiede di sapere come va compilato il quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Risposta

Nell’ipotesi prospettata, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0. Le istruzioni per la compilazione del suddetto quadro, infatti, precisano che: “I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di be­ni agevolabili”. L’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde, quindi, sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso. Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto. Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50 per cento del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10 per cento del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo. Quindi, nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023.

Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n.  178/2020”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.

Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo 6935, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità) la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni.

Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.

 

Credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici

Domanda

Il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8), la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021, andava esposto nel quadro RU di tale modello con il codice credito E3.

Al riguardo, poiché nel modello Redditi 2022 non è possibile compilare il rigo RU5 con riferimento al codice credito E3 (mentre resta possibile indicare nel rigo RU2 l’eventuale credito residuo della precedente dichiarazione), si chiede di sapere in quale dichiarazione dei redditi va indicato il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021.

Risposta

Il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021, dovrà essere esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 utilizzando il codice credito E3.