I servizi per gli intermediari fiscali

Gli intermediari fiscali sono i professionisti, le società, le associazioni e gli enti qualificati ad assistere i contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (dottori commercialisti, avvocati tributaristi, notai, consulenti del lavoro, associazioni o società tra professionisti, CAF, ecc.).

12.1 - L’accreditamento presso l’Agenzia come intermediario

I professionisti che possono agire come intermediari per la trasmissione telematica di dichiarazioni e atti devono richiedere l’abilitazione al servizio Entratel.

Per farlo occorre prima procedere alla preiscrizione, utilizzando il servizio accessibile senza registrazione sul sito web dell’Agenzia. Il servizio guida l’utente e produce un modulo di richiesta di iscrizione che deve essere compilato e, con i relativi allegati, presentato a uno degli uffici territoriali della regione nella quale ricade il proprio domicilio fiscale. I documenti devono essere presentati personalmente, previo appuntamento (vedi il paragrafo 2.4) oppure possono essere inviati via PEC.

Dopo la presentazione dei documenti per la richiesta dell’abilitazione, l’ufficio rilascia all’intermediario l’attestazione di avvenuta presentazione e un documento che contiene i dati necessari per il primo accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia, tra i quali il numero della “busta virtuale”. È fondamentale conservare con cura e riservatezza tali documenti che saranno utili per la gestione dell’utenza.

Se la domanda di abilitazione con la documentazione allegata è stata trasmessa mediante PEC, l’ufficio rilascia l’attestazione di abilitazione al servizio Entratel allegandola a un messaggio di posta elettronica certificata, inviato all’indirizzo del mittente.

12.2 - Come trasmettere i documenti fiscali per conto dei propri clienti

Per trasmettere i documenti fiscali (dichiarazioni dei redditi, F24, RLI, ecc.) per conto dei clienti che gli hanno conferito l’incarico, l’intermediario può utilizzare l’applicazione “Desktop telematico, che l’Agenzia delle entrate rende disponibile, sul sito istituzionale, sia in area libera che in area riservata. In area riservata, dopo l’accesso, scrivere “Strumenti” nel campo Cerca il servizio.

In particolare, nell’applicazione l’intermediario utilizzerà il menu Entratel che contiene gli strumenti necessari a predisporre i documenti, prima della loro definitiva trasmissione.

L’operazione di predisposizione dei documenti prevede i seguenti passaggi:

  1. controllo del documento da trasmettere (operazione che - ad eccezione dei casi previsti dai provvedimenti di approvazione di alcune tipologie di documenti fiscali - deve essere effettuata solo nel caso in cui la compilazione del documento sia stata effettuata con un software di tipo commerciale, cioè non distribuito dall’Agenzia delle entrate).

Prima di sottoporre a controllo il documento è necessario aggiornare l’applicazione “Desktop telematico”, scaricando il relativo modulo di controllo attraverso la funzionalità “Installa nuovo software”, presente all’interno della stessa applicazione.

Di seguito, il link al sito di assistenza on line in cui sono presenti i dettagli dell’operazione Installare Entratel e altre applicazioni

  1. autenticazione del file da trasmettere

La procedura di autenticazione dei file prevede l’utilizzo dei certificati di firma e cifratura (cosiddetto ambiente di sicurezza). L’iter di generazione dell’ambiente di sicurezza è illustrato nel sito di assistenza all’utilizzo del servizio Telematico Entratel; ulteriori informazioni possono essere consultate nelle specifiche sezioni Autenticare il file - Generare l'ambiente di sicurezza.

  1. invio del file firmato, compresso e cifrato, contraddistinto dall’estensione CCF o FCF (in caso di F24)

In questa fase, la procedura richiede l’inserimento delle credenziali personali e del pincode - ottenuti mediante l’apposita funzionalità “Prelievo dati”, presente nella pagina web di registrazione al servizio Entratel, sotto la voce di menu “Primo accesso” - riportati nella sezione II e III del PDF generato dalla procedura al termine dell’operazione di prelievo dati.

Gli intermediari che hanno la necessità di trasmettere flussi massivi di dimensioni particolarmente rilevanti possono utilizzare l’applicazione client “Entratel-Multifile”, che permette di gestire la trasmissione dei file da inviare all’Agenzia e la ricezione dei file di ricevuta autenticati e trasmessi dall’Agenzia delle entrate. Il pacchetto software è disponibile all’interno dell’area riservata: scrivere “Strumenti” in Cerca il servizio e accedere al servizio “Pacchetti Software”.

12.3 - L’accesso al cassetto fiscale dei propri clienti

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati disponibili nel cassetto fiscale dei propri clienti utilizzando il servizio “Cassetto fiscale delegato”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

La consultazione è consentita solo agli intermediari che hanno preventivamente aderito al regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al regolamento va effettuata on line, con le modalità di seguito illustrate.

L'intermediario:

  • accede con le proprie credenziali all’area riservata del sito dell’Agenzia
  • seleziona l'apposita funzionalità web, “Regolamento Cassetto fiscale delegato”, raggiungibile dal link “Adesioni” del menu “Il tuo profilo"
  • prende visione del Regolamento, accetta il suo contenuto e approva le clausole specifiche
  • preleva, nella sezione “Ricevute" del sito, l’attestazione in cui sono contenute le istruzioni per il calcolo del codice segreto di accesso.

Di seguito, il link al sito di assistenza on line per maggiori dettagli Aderire al Regolamento Cassetto fiscale delegato.

Per poter accedere al cassetto fiscale dei clienti, l’intermediario deve essere delegato da ciascuno di essi. Le modalità di conferimento della delega sono descritte al paragrafo 3.2.

12.4 - L’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica per i propri clienti

Ogni contribuente soggetto Iva ha facoltà di delegare fino a un massimo di quattro intermediari a uno o più servizi di fatturazione elettronica tra quelli di seguito indicati:

  • Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
  • Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva
  • Registrazione dell’indirizzo telematico
  • Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
  • Accreditamento e censimento dispositivi.

Per delegare un intermediario, il cliente soggetto Iva deve compilare il modulo di delega.

La delega può essere presentata dal cliente con le seguenti modalità alternative:

  • on line - utilizzando la funzionalità web “Gestisci le tue deleghe” presente all’interno dell’area riservata al percorso “Il tuo profilo” > “Deleghe”
  • in ufficio - anche incaricando per la consegna un altro soggetto, conferendogli una procura speciale secondo quanto previsto dall’articolo 63 del Dpr n. 600/1973. Per farlo occorre compilare la specifica sezione del modulo
  • consegnando il modulo direttamente all’intermediario, il quale potrà richiedere l’attivazione della delega con le seguenti modalità:
    • utilizzando la funzionalità “Gestisci deleghe conferite da cliente”, disponibile nella sezione “Deleghe” del menu “Il tuo profilo” della propria area riservata
    • inviando telematicamente un file predisposto sulla base delle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 5 novembre 2018.
  • In entrambi i casi, l’attivazione della delega è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro che l’intermediario deve indicare per attestare l’effettivo conferimento della delega. Sono dati desumibili dalla dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega. Per i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio i dati di riscontro sono ricavabili dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.

    • via PEC: qualora per il delegante non sia possibile procedere al riscontro, in assenza di dichiarazione nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega, i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega, ai sensi dell’articolo 63 del Dpr n. 600/1973, possono trasmettere tramite PEC un file firmato digitalmente contenente:
    • la copia della delega cartacea compilata e sottoscritta
    • la copia del documento di identità del delegante
    • una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000, con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione del modulo, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nel modulo stesso e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione.

    Il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’intermediario (risoluzione n. 62/2019).

Una volta attivata la delega, per utilizzare i servizi di fatturazione per conto dei propri clienti è necessario:

  • accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” (autenticandosi direttamente al sito web del portale al seguente indirizzo “Fatture e Corrispettivi, oppure collegandosi attraverso il link “Fatturazione elettronica”, presente all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia)
  • effettuare la scelta dell’utenza di lavoro selezionando, tra le varie tipologie di utenze proposte, tra:
    • Intermediario non delegato (in assenza di specifica delega, tale profilo consente la verifica delle trasmissioni, per esempio delle liquidazioni periodiche dell’Iva, eventualmente effettuate per i propri clienti)
    • Delega diretta (nel caso in cui il cliente abbia conferito la delega).

12.5 - L’iscrizione nell’Elenco Professionisti per il visto di conformità sulle dichiarazioni

Il professionista, attraverso il visto di conformità (noto anche come “visto leggero”) svolge una attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie sulle dichiarazioni dei redditi che trasmette all’Agenzia delle entrate per conto dei suoi assistiti.

L’apposizione del visto di conformità si concretizza indicando il proprio codice fiscale e apponendo la propria firma negli appositi spazi dei modelli delle dichiarazioni fiscali o delle comunicazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Successivamente, il professionista invia la dichiarazione all’Agenzia delle entrate tramite il servizio telematico Entratel. Per poter rilasciare il visto di conformità ai fini fiscali, il professionista deve essere già in possesso dell’abilitazione a Entratel (vedi paragrafo 12.1) e successivamente deve iscriversi nell’Elenco Professionisti.

L’iscrizione in questo elenco avviene a seguito dell’invio alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale di una specifica comunicazione (Moduli per l’iscrizione in Elenco professionisti) che deve essere corredata da diversi documenti.

Per sapere se un professionista è abilitato all’apposizione del visto di conformità è possibile consultare l’Elenco professionisti pubblicato sul sito dell’Agenzia. La ricerca può essere effettuata sia selezionando la regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, sia indicando nell’apposito spazio il cognome del professionista.

Il servizio fornisce le seguenti informazioni:

  • l'indirizzo (luogo di svolgimento dell’attività che risulta in Anagrafe tributaria)
  • la denominazione dello studio associato (in caso di svolgimento dell'attività in forma associata)
  • la presenza o meno di una società di servizi per lo svolgimento dell’attività

l’eventuale specifica abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730.

12.6 - Comunicare la cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili

Il depositario delle scritture contabili (ovvero colui che detiene e conserva i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972) può comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate, tramite una procedura messa a disposizione nell’area riservata, la cessazione dell’incarico nel caso in cui non vi abbia provveduto il cliente nei termini normativamente previsti (entro trenta giorni).

Trascorso questo termine, il depositario è tenuto ad avvisare il cliente dell’intenzione di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Successivamente può trasmettere la comunicazione. Una volta acquisita la comunicazione, l’Agenzia rilascia un’attestazione che riporta la data a partire dalla quale il luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente. La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, viene resa disponibile sia al depositario che al cliente nelle rispettive aree riservate.