Il pagamento

Rate: come si compone l’importo

Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere, di regola, inferiore a 50 euro, sono composte da:

  • quota residua del carico affidato per la riscossione (imposta, sanzione, interessi);
  • interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza;
  • c.d. “aggio” di riscossione, previsto solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e calcolato, secondo le percentuali previste dalla legge, sulle somme di cui ai punti precedenti;
  • interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano (attualmente al 4,5% per ruoli di natura erariale e al 10,25% per ruoli previdenziali);
  • diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);
  • spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese (anch’esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).

In caso di pagamento oltre la data di scadenza della rata è previsto anche il pagamento di:

  • interessi di mora calcolati per il tempo intercorso tra la data di scadenza della rata e quella di pagamento;
  • limitatamente ai carichi affidati in riscossione fino al 31 dicembre 2021 eventuale ulteriore “aggio” pro-rata calcolato nella misura piena

Come si pagano le rate

I piani di ammortamento prevedono sempre che la scadenza della prima rata sia fissata non prima di 8 giorni lavorativi dalla data di emissione del provvedimento di accoglimento della dilazione, in modo da concedere al contribuente il tempo necessario per pagare.

Il pagamento delle rate può avvenire:

  • attraverso l’area riservata del sito internet di AdeR o sull’app, utilizzando i riferimenti dei moduli di pagamento pagoPA;
  • presso tutti i Prestatori dei Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA (Poste, Banche, Tabaccai, circuito SISAL, Lottomatica – l’elenco completo è disponibile sul sito www.pagopa.gov.it) utilizzando i moduli di pagamento pagoPA;
  • mediante addebito diretto sul conto (SDD). In questo caso, il contribuente deve comunicare il conto di addebito ad Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata dei Cittadini e in quella delle Imprese del nostro sito oppure con la compilazione dell’apposito modello disponibile presso gli sportelli. La prima rata che verrà addebitata sarà quella con scadenza decorsi 30 giorni dalla data di consegna del mandato; contestualmente, saranno addebitate – con relativi interessi di mora – eventuali rate scadute in precedenza e non pagate;
  • presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, si possono pagare le rate anche mediante compensazione con eventuali crediti d’imposta di cui all'articolo 28-ter del DPR n. 602/1973 se i debiti presenti nella proposta di compensazione inviata al contribuente sono stati nel frattempo regolarizzati e non vi sono ulteriori carichi scaduti o mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 28-quater del DPR n. 602/1973, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

La rateizzazione può anche essere estinta anticipatamente, con il pagamento integrale del debito residuo, presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso l’importo da corrispondere viene calcolato senza considerare gli interessi di rateizzazione delle rate successive a quella in scadenza entro il mese successivo alla richiesta di estinzione anticipata.

L’estinzione anticipata può anche essere limitata a una o alcune cartelle contenute nel piano. In questo caso, Agenzia delle entrate-Riscossione dopo il pagamento parziale elabora un nuovo piano, che riporta come data di presentazione quella della precedente istanza e lo stesso numero di rate residue, la prima delle quali scade nel giorno della prima rata non pagata del precedente piano.

Gli effetti dopo il pagamento della prima rata

Il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate.

In particolare:

  • AdeR sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l’automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo. Il fermo viene cancellato da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito al pagamento dell’intero importo del debito in dilazione legato al fermo. Sospensione e cancellazione vengono trasmesse online da AdeR al Pubblico registro automobilistico (PRA);
  • sono da considerarsi estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non si stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il pagamento della prima rata non determina, invece, alcun effetto sulle procedure già avviate di tipo conservativo (per esempio, le azioni revocatorie) o agli interventi già effettuati su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi.

Inoltre, con riguardo alle citate procedure Agenzia delle entrate-Riscossione può, anche dopo il pagamento della prima rata, avviare nuove azioni revocatorie oppure nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi, può effettuare nuovi interventi.

Infine, il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell’abbattimento dell’importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell’eventuale ipoteca iscritta ai sensi dell’ex art. 77 DPR n. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell’istanza.