Menu della sezione Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
- Informazioni
- Che cos'è
- Regole generali per persone fisiche
- Pensionati provenienti da altri Paesi UE
- Pendolari transfrontalieri
- Norme per i pendolari transfrontalieri dei Paesi confinanti
- Aliquote e calcolo dell'Irpef
- Come e quando presentare la dichiarazione dei redditi
- Come si paga l'Irpef
- Come impugnare un accertamento fiscale
- Accordi sulle doppie imposizioni
Pendolari transfrontalieri - Domicilio fiscale
Ultimo aggiornamento: 12/12/2020
Sono lavoratori transfrontalieri i soggetti residenti fiscalmente in Italia che si recano all’estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere una prestazione di lavoro.
Per definire il lavoratore come frontaliero è necessario che vi sia il rientro giornaliero o settimanale nella propria residenza in Italia. Inoltre, l’attività lavorativa deve essere svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, come ad esempio il Principato di Monaco.
Non sono quindi lavoratori transfrontalieri i lavoratori dipendenti residenti in Italia che svolgono il proprio lavoro all’estero in via continuata e come oggetto esclusivo del rapporto, e soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni. Per questi lavoratori si applicano le retribuzioni convenzionali previste dall’articolo 51, comma 8- bis del DPR n 917/86.