Pendolari transfrontalieri - Domicilio fiscale

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020

Sono lavoratori transfrontalieri i soggetti residenti fiscalmente in Italia che si recano all’estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere una prestazione di lavoro.

Per definire il lavoratore come frontaliero è necessario che vi sia il rientro giornaliero o settimanale nella propria residenza in Italia. Inoltre, l’attività lavorativa deve essere svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, come ad esempio il Principato di Monaco.

Non sono quindi lavoratori transfrontalieri i lavoratori dipendenti residenti in Italia che svolgono il proprio lavoro all’estero in via continuata e come oggetto esclusivo del rapporto, e soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni. Per questi lavoratori si applicano le retribuzioni convenzionali previste dall’articolo 51, comma 8- bis del DPR n 917/86.


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