Residenza fiscale per i pensionati provenienti da altri Paesi UE

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020

È residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili)

  • è iscritto nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia, oppure
  • ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia.

Sono, inoltre, considerati residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.     

In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183 giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo d’imposta è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione con la Svizzera (articolo 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e con la Germania (punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la Legge n. 459/1992), come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 471/E del 03/12/2008.


Questa pagina fa parte del portale Your Europe della Commissione europea.

Hai trovato quello che cercavi?
Aiutaci a migliorare