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In cosa consiste
Il bonus, richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e può essere utilizzato, una sola volta, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici (come definiti dall’articolo 34 del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011), offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.
Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.
Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.
Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.
Attenzione: Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica (o un’unica agenzia viaggi o tour operator) e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile
La stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale , per il solo anno 2020, o lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 (o 2021, a seconda dell’anno in cui il bonus viene utilizzato). L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
Attenzione: Il bonus deve essere comunicato al fornitore del servizio turistico solo al momento dell’effettivo pagamento dell’importo dovuto per la vacanza, per poter ottenere lo sconto sul corrispettivo dovuto. Non è ammesso un utilizzo del bonus diverso da quello previsto dalla norma e descritto in questa guida (per esempio , non è ammessa la cessione del bonus, da parte del cittadino, a soggetti terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro).
Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.
Attenzione: Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone e tablet denominata IO, l’app dei servizi pubblici.