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Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
Accordi sulle doppie imposizioni
Informazioni per specifiche categorie di soggetti
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Informazioni per specifiche categorie di soggetti
Ultimo aggiornamento: 12/12/2020
Lavoratori pendolari transfrontalieri sia dipendenti che autonomi
All’interno di alcune Convenzioni esistono specifiche disposizioni riguardanti i soggetti pendolari transfrontalieri che svolgono un’attività di lavoro dipendente. Queste disposizioni disciplinano la tassazione dei redditi percepiti da soggetti residenti in zona di frontiera di uno Stato che oltrepassano abitualmente la frontiera stessa per recarsi al lavoro nell’altro Stato contraente.
Nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni non sono invece presenti norme specifiche sull’imposizione dei redditi percepiti dai pendolari transfrontalieri che svolgono un lavoro autonomo. A questi redditi si applica, quindi, la disposizione relativa ai redditi derivanti dalle professioni indipendenti contenuta nell’articolo 14 dei Trattati in vigore in Italia, che prevede la tassazione esclusiva di queste somme nello Stato di residenza del contribuente a meno che quest’ultimo non disponga di una base fissa nell’altro Stato contraente.
Se il contribuente dispone di una base fissa nell’altro Stato contraente, i redditi sono tassabili anche in questo Stato nella misura in cui sono imputabili alla base fissa. Fa eccezione la Convenzione con la Repubblica di San Marino che non prevede la necessità di imputare questi redditi a una base fissa (Convenzione con la Repubblica di San Marino ratificata con la legge 19.07.2013, n. 88 - articolo 14).
Lavoratori distaccati
In caso di distacco transnazionale dei lavoratori
- i redditi percepiti da lavoratori dipendenti residenti in Italia e distaccati all’estero sono assoggettati a imposizione in Italia sulla base delle retribuzioni cosiddette “convenzionali” (art. 51, comma 8-bis, del TUIR), nel caso in cui il lavoratore eserciti la propria attività all’estero per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi
- i redditi corrisposti a lavoratori di società con sede all’estero distaccati in Italia sono assoggettati a imposizione secondo le regole ordinarie per la tassazione dei redditi da lavoro dipendente contenute nei commi da 1 ad 8 del citato articolo 51 del TUIR.
Ai lavoratori distaccati si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell’articolo 15 delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore in Italia, generalmente conformi al Modello OCSE, che prevedono
- al paragrafo 1, la tassazione dei redditi di lavoro dipendente sia nello Stato di residenza del beneficiario, sia in quello della fonte del reddito (regola generale)
- al paragrafo 2, come eccezione alla regola generale, la tassazione nel solo Stato di residenza, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente tre condizioni:
-
- il lavoratore soggiorna nello Stato della fonte per periodi non eccedenti in totale i 183 giorni nell’anno fiscale considerato
- le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dello Stato della fonte
- l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa del datore di lavoro nello Stato della fonte
- al paragrafo 3 della maggioranza delle Convenzioni stipulate con gli Stati membri della UE, la tassazione del reddito di lavoro dipendente, prestato a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, sia nello Stato di residenza del lavoratore sia nello Stato nel quale è situata la sede direzione effettiva dell’impresa che corrisponde le suddette remunerazioni. Il Modello OCSE prevede, al contrario, la tassazione esclusiva nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.
Amministratori o membri del consiglio di amministrazione di una società
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente gli stessi Trattati internazionali riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nell’altro Stato, sono assoggettati a imposizione in entrambi gli Stati. Lo prevedono le Convenzioni in vigore con gli Stati membri dell’UE, in linea con l’articolo 16 del Modello OCSE di Convenzione.
Dipendenti che lavorano in un Paese della UE per un’impresa con sede in un altro Stato
Per questi lavoratori valgono le stesse considerazioni relative ai lavoratori distaccati in merito all’applicazione dell’articolo 15 delle Convenzioni.
Per esempio, se un dipendente di un’impresa con sede in uno Stato UE lavora in Italia, va innanzitutto considerata la residenza del dipendente:
- se il soggetto risulta residente in Italia, i redditi da lavoro dipendente devono essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Italia in quanto lo Stato di residenza e quello della fonte coincidono (cfr. articolo 15, paragrafo 1, delle Convenzioni)
- se risulta residente in uno Stato estero, il reddito di lavoro dipendente è assoggettato a imposizione in Italia e nello Stato estero di residenza con eliminazione della doppia imposizione in tale ultimo Paese (cfr. dell’articolo 15, paragrafo 1, delle Convenzioni)
- se, tuttavia, il lavoratore dipendente non ha soggiornato in Italia per più di 183 giorni nell’anno fiscale considerato e la remunerazione percepita non risulta a carico di un datore di lavoro italiano o di una stabile organizzazione o base fissa del datore di lavoro estero in Italia, tale reddito è tassato solo nello Stato estero in cui risiede il contribuente (cfr. articolo 15, paragrafo 2, delle Convenzioni).
Artisti o sportivi in mobilità
I redditi ricevuti in qualità di artista o sportivo sono assoggettati a imposizione sia nello Stato di residenza del contribuente sia in quello in cui l’attività è esercitata, indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere qualificati come redditi d’impresa, da professione indipendente o da lavoro subordinato. La disposizione è contenuta nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, conformi all’articolo 17, paragrafo 1, del Modello OCSE.
Inoltre, i Trattati per evitare le doppie imposizioni stipulati dall’Italia con molti Paesi esteri stabiliscono che, in ogni caso, questi redditi sono soggetti a imposizione nello Stato in cui l’attività artistica e sportiva è stata svolta anche quando gli stessi emolumenti sono attribuiti a persone fisiche o giuridiche diverse dall’artista o dallo sportivo (articolo 17, paragrafo 2, del Modello OCSE).
Alcuni Trattati in vigore in Italia contengono una disposizione ulteriore rispetto al Modello OCSE, che prevede la tassazione dei redditi percepiti da un artista o da uno sportivo esclusivamente nel suo Stato di residenza quando lo stesso Stato o un suo ente locale finanziano l’attività artistica o sportiva.
Funzionari pubblici in servizio in un altro Paese della UE
Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore in Italia prevedono che gli stipendi corrisposti da uno Stato o da un suo ente locale, a fronte di servizi resi a tali enti statali o locali, siano assoggettati a imposizione solo nei predetti Stati, indipendentemente dal Paese in cui l’attività lavorativa è svolta (articolo 19, paragrafo 1, del Modello OCSE).
Tuttavia, questi redditi sono tassati solo nello Stato in cui tali servizi sono resi se il beneficiario delle suddette remunerazioni
- è un residente dello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa e risulti in possesso della cittadinanza di tale Stato (nella maggioranza delle Convenzioni occorre, inoltre, non essere cittadini dell’altro Stato contraente il Trattato internazionale – doppia nazionalità)
- oppure non è diventato residente dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa al solo scopo di rendervi tali servizi.
Le disposizioni convenzionali, conformi al paragrafo 3 dell’articolo 19 del Modello OCSE, ripristinano le regole di tassazione previste per le remunerazioni pagate per un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da un suo ente locale (articoli 15, 16, 17 e 18 del Modello OCSE). Per esempio:
- gli stipendi pagati dallo Stato italiano o da un ente locale a propri dipendenti, che svolgono l’attività lavorativa in Svezia e che restano residenti in Italia, sono assoggettati ad imposizione esclusiva in Italia
- gli stipendi corrisposti a dipendenti che sono residenti in Svezia nonché cittadini svedesi a fronte di un’attività lavorativa in Svezia sono assoggettati a imposizione esclusiva in Svezia
- gli stipendi pagati a soggetti che erano già residenti in Svezia prima di svolgere l’attività lavorativa nel Paese scandinavo per conto dello Stato o degli enti locali italiani vengono assoggettati a tassazione solo in Svezia
- agli stipendi, pagati dallo Stato italiano (o da un ente locale) a un suo dipendente per un’attività lavorativa di tipo commerciale o industriale svolta in Svezia, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 15 (lavoro subordinato) della vigente Convenzione Italia-Svezia per evitare le doppie imposizioni, conforme al Modello OCSE.
Disoccupati in cerca di lavoro in altro Paese della UE
Le indennità di disoccupazione corrisposte dall’INPS, erogate in sostituzione di un reddito di lavoro dipendente (articolo 6, comma 2, del TUIR), sono soggette a imposizione in Italia, Stato della fonte dei redditi.
Pensionati che vivono in un Paese dell’Unione Europea ma che ricevono la pensione da un altro Stato della UE
I trattamenti pensionistici erogati a fronte di una precedente attività di lavoro dipendente (con l’eccezione delle attività lavorative prestate alle dipendenze dello Stato o degli enti locali) sono tassati solo nello Stato di residenza del contribuente, ai sensi delle disposizioni contenute nei singoli Trattati per evitare le doppie imposizioni conformi all’articolo 18 del Modello OCSE di Convenzione.
I Trattati con Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo e Svezia prevedono, inoltre, la categoria delle pensioni di sicurezza sociale da assoggettare a tassazione in entrambi gli Stati interessati. Fa eccezione il Trattato con la Germania, che prevede delle regole specifiche.
Alle pensioni erogate dallo Stato e dagli enti locali si applicano le stesse regole per i redditi dei funzionari pubblici, ai sensi delle disposizioni convenzionali, conformi ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 19 del Modello OCSE.
Le pensioni erogate agli ex lavoratori autonomi e ai professionisti sono assoggettate ad imposizione esclusivamente nello Stato di residenza del pensionato, secondo le disposizioni conformi all’articolo 21, paragrafo 1, del Modello OCSE.
Per esempio:
- la pensione erogata dall’INPS a un residente in Spagna, ex dipendente di un’azienda privata italiana, deve essere assoggettata a imposizione esclusiva in tale Stato
- la pensione pagata a un ex dipendente dello Stato spagnolo residente in Italia e privo della cittadinanza italiana tassata esclusivamente in Spagna
- la pensione erogata a un residente in Italia, ex dipendente di una impresa spagnola, è assoggettata ad imposizione solo in Italia, ricadendo nell’ambito applicativo dell’articolo 18 della Convenzione Italia-Spagna per evitare le doppie imposizioni
- la pensione erogata a un ex avvocato spagnolo residente in Italia è tassata esclusivamente in Italia, ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione Italia-Spagna per evitare le doppie imposizioni.