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Deleghe agli intermediari fiscali – Acquisizione dati Isa
Intermediari senza delega cassetto fiscale
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Intermediari non provvisti di delega alla consultazione dl cassetto fiscale del contribuente
I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega;
Tali soggetti trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta degli ulteriori dati.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:
- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
- numero e data della delega;
- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
- gli elementi di riscontro.
Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione degli ulteriori dati, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe;
L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.
Le deleghe acquisite devono essere conservate, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e devono essere individuati uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe.
Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni penali.
Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili gli ulteriori dati consultando il proprio cassetto fiscale.