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L'istanza in autotutela
Con la risoluzione n. 65 dell’11 ottobre 2020, l’Agenzia ha previsto la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza in autotutela nei casi in cui, con l’elaborazione dell’istanza trasmessa entro il termine previsto, non abbia ottenuto l’accredito del contributo a fondo perduto spettante.
Il contribuente può quindi richiedere in autotutela il contributo del decreto Rilancio se ha presentato istanza telematica entro il termine previsto (13 agosto 2020 o, per gli eredi che proseguono l’attività di un contribuente deceduto, 24 agosto 2020) e, in generale:
- l’istanza è stata accolta (seconda ricevuta positiva), ma a seguito di errori commessi nei dati indicati nell’istanza, al contribuente non è stato accreditato in tutto o in parte il contributo spettante.
Gli errori a cui si fa riferimento sono, ad esempio, quelli relativi alla fascia di ricavi 2019, all’ammontare del fatturato/corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 e all’Iban indicati sull’istanza.
- l’istanza ha ottenuto una seconda ricevuta di scarto, a causa di incongruenze contabili tra i valori indicati e quelli riscontrati dall’Agenzia in base alle dichiarazioni e comunicazioni fiscali presentate dal contribuente o a causa di un problema relativo all’Iban indicato (conto corrente non esistente, chiuso o intestato a soggetto diverso dal richiedente).
Si fa presente che lo scarto per Iban incongruente si è spesso verificato nei casi in cui, a seguito di operazione di trasformazione bancaria (ad esempio, fusione per incorporazione) il codice Iban corrispondente al conto corrente è variato, ed il contribuente ha invece indicato sull’istanza il vecchio Iban. Altro caso di incongruenza è quello in cui, in sede di apertura del conto corrente, il contribuente ha comunicato alla banca la sua partita IVA e non anche il suo codice fiscale.
L’istanza in autotutela deve essere presentata dal contribuente richiedente o dall’intermediario delegato mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata alla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del richiedente. L’istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che la presenta e, se non firmata digitalmente dal richiedente, deve contenere firma autografa e copia del documento di identità di quest’ultimo.
Al messaggio di posta elettronica, oltre al modello dell’istanza compilato in ogni sua parte, è necessario allegare una nota con l’esposizione delle motivazioni – chiare e dettagliate - in base alle quali il contribuente ritiene spettante il contributo e ne chiede l’erogazione.
All’istanza può essere allegata ogni documento utile alla sua valutazione. A tal riguardo, si specifica che, nel caso di contributo inizialmente accreditato dall’Agenzia ed in seguito restituito con modello F24 o con bonifico dal contribuente o da altro soggetto che lo abbia ricevuto per errore, è necessario allegare documentazione bancaria comprovante l’avvenuta restituzione del contributo.
Successivamente alla trattazione dell’istanza in autotutela, il richiedente o l’intermediario delegato ricevono notizia dell’esito della valutazione da parte della Direzione provinciale con messaggio di posta elettronica certificata, inviato alla medesima casella pec dalla quale è stata trasmessa l’istanza in autotutela.