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Esclusioni ed esenzioni
Ultimo aggiornamento: 20/09/2024
Esonero dal pagamento dell'Iva
In generale, sono escluse dall’applicazione dell’Iva tutte le operazioni in cui manca almeno uno dei seguenti tre requisiti:
- requisito soggettivo: chi compie l’operazione è un soggetto che svolge in modo abituale un’attività commerciale o agricola, un’arte o una professione e quella operazione si riferisce all’attività economica
- requisito oggettivo: l’operazione deve consistere in una cessione di beni o prestazione di servizi
- requisito territoriale: l’operazione deve essere territorialmente rilevante in Italia
In mancanza di uno o più requisiti, in via generale, l’operazione è esclusa dall’Iva, quindi l’operatore non deve né addebitare l’imposta al cliente né versarla successivamente all’Erario.
Prodotti o servizi esenti da Iva
Le operazioni che rientrano nel campo Iva sono normalmente imponibili, cioè prevedono l’addebito dell’imposta. Esistono però anche operazioni non imponibili Iva e operazioni esenti dall’Iva. In entrambi i casi valgono tutti gli obblighi Iva (fatturazione, registrazione, dichiarazione), ma non viene addebitata Iva al cliente.
Operazioni non imponibili
Le operazioni non imponibili comprendono le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei rapporti con l’estero. Si tratta in particolare di:
- esportazioni
- operazioni assimilate alle esportazioni
- servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
- cessioni ai viaggiatori extracomunitari
- operazioni con San Marino e Città del Vaticano
- operazioni effettuate nell’ambito dei rapporti regolati da Trattati ed accordi internazionali
- cessioni intracomunitarie.
Operazioni esenti
Le operazioni esenti, invece, riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizi individuate espressamente dalla legge. Per esempio, rientrano tra le operazioni esenti le prestazioni sanitarie, le attività educative e culturali, alcune operazioni immobiliari. L’elenco completo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi esenti si trovano nell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972.
Esenzioni per piccole imprese
Le persone fisiche residenti in Italia che iniziano un’attività d’impresa, un’arte o una professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro possono accedere al regime forfetario, un regime agevolato che comporta l’esonero dalla maggior parte degli adempimenti Iva, compresi l’addebitamento dell’imposta nei confronti dei clienti e il conseguente versamento dell’imposta all’Erario.
Chi svolge già un’attività può aderire al regime forfetario se nell’anno precedente
- ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023)
- ha sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. Sono comprese nel tetto delle spese anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
I soggetti residenti in un altro Stato Ue o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, infine, possono accedere al regime dei forfetari se producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo prodotto.