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Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni
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- L'istituto del "lieve inadempimento"
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L'istituto del "lieve inadempimento"
L’istituto del “lieve inadempimento”, che si applica anche al versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.
In particolare:
- se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo
- se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro) sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.
L’iscrizione a ruolo non viene eseguita in caso di ravvedimento operoso da effettuarsi entro 90 giorni dalla scadenza.
Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 132/2011.
TIPOLOGIA DI ATTO | CODICE TRIBUTO SANZIONE | CODICE TRIBUTO INTERESSI |
---|---|---|
Art. 36-bis | 8929 | 1980 |
Art. 54-bis | ||
Art. 36-ter | 8933 | 1983 |
Art. 36-bis - TFR | 8931 | 1981 |
Art. 36-bis - Arretrati | 8932 | 1982 |