La dichiarazione precompilata

Cos’è

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la dichiarazione precompilata, sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

Si tratta di una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili.

Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può:

  • accettare la dichiarazione dei redditi precompilata (se ha scelto il modello 730) senza fare modifiche
  • rettificare i dati non corretti
  • integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti
  • inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate
  • versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24
  • indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui accreditare un eventuale rimborso
  • consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata
  • consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile.

I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta (si veda, più avanti, il paragrafo “Come predisporre una dichiarazione congiunta”).

Il contribuente può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato, al quale deve consegnare un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata.

Da quest’anno, il modello 730 precompilato può essere presentato senza l’indicazione del sostituto (datore di lavoro o ente previdenziale), anche se vi è un sostituto d’imposta tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio.

L’eventuale credito che emerge dalla dichiarazione è rimborsato dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente.

Se, invece, dovesse emergere un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online, con addebito sul conto corrente indicato, o stampare il modello F24 che l’Agenzia ha già precompilato e pagare con le modalità ordinarie.

Chi si rivolge a un CAF o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.

Quando è disponibile

A partire dal 30 aprile 2024, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2024 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo. Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 30 settembre. Il 15 ottobre 2024 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi Persone fisiche.

Per accedere occorre essere in possesso di:

  • SPID - “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione
  • Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE)
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle.

Una volta autenticati, si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “persona di fiducia” o “erede”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona che ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle direttamente e ci ha autorizzato a farlo nel suo interesse, o di una persona deceduta.

Effettuato l’accesso, si possono visualizzare:

  • la dichiarazione dei redditi precompilata
  • l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.

Le principali novità

COMPILAZIONE IN MODALITÀ SEMPLIFICATA

Una importante novità, prevista da quest’anno, è una nuova funzionalità dell’applicativo web che consente una modalità semplificata di compilazione della dichiarazione. I lavoratori dipendenti, i pensionati e i contribuenti che percepiscono redditi che vanno dichiarati con il modello 730, infatti, possono modificare, integrare o aggiungere dati utilizzando, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, un nuovo percorso guidato (disponibile in una specifica area dell’applicativo della dichiarazione precompilata).

Nel nuovo “ambiente”, le informazioni disponibili sulla situazione reddituale e sulle spese sostenute dal contribuente (o dai familiari a carico) sono messe a disposizione in maniera dettagliata e rappresentate in modo intuitivo. Il contribuente può consultare i dati all’interno delle relative sezioni (e sottosezioni) e successivamente confermarle, integrarle o modificarle. Dopo la validazione, i dati verranno riportati in automatico nei campi corrispondenti del modello 730.

In ogni caso, il contribuente che preferisce tornare a integrare e modificare la dichiarazione con la modalità di compilazione ordinaria, ha la possibilità di farlo in qualsiasi momento (basta selezionare un apposito pulsante presente nell’applicazione).

ABILITAZIONI

Ulteriori semplificazioni sono state introdotte nelle procedure che consentono di abilitarsi a presentare la dichiarazione precompilata per conto di un’altra persona: genitori, tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali. Oltre a utilizzare le modalità già previste per gli scorsi anni, è possibile usufruire del servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle entrate (informazioni dettagliate nel capitolo 3).

Il modulo da utilizzare è quello allegato al provvedimento del 22 settembre 2023.

ONERI E SPESE

Nella dichiarazione precompilata 2024 sono presenti anche nuove informazioni, che vanno ad aggiungersi a quelle già considerate negli scorsi anni. In particolare, le novità riguardano:

  • i rimborsi erogati alle persone fisiche dal Ministero della salute per gli acquisti di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (il cosiddetto. “bonus vista”)
  • le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i relativi rimborsi. Le informazioni vengono trasmesse dagli enti pubblici o dai soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico, in via facoltativa per i dati relativi agli anni d’imposta 2023 e 2024, in via obbligatoria a partire dal periodo d’imposta 2025. Pertanto, qualora siano stati trasmesse, la dichiarazione conterrà anche queste spese.

La detrazione del 19% della maggior parte degli oneri e delle spese spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Questa regola non si applica agli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, la dichiarazione precompilata viene elaborata tenendo conto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni (per esempio, università, asili nido, Onlus, eccetera) e dal Sistema Tessera Sanitaria (per quanto riguarda le spese sanitarie).

ALTRE NOVITÀ

  • Da quest’anno occorre necessariamente utilizzare il modello 730 anche per comunicare determinati dati per i quali negli anni precedenti occorreva presentare il modello “Redditi aggiuntivo”, compilando il quadro RW (che è stato quindi eliminato dal modello Redditi aggiuntivo) e/o il quadro RM (che resta per la comunicazione di altri dati non confluiti nel modello 730).

Il modello 730/2024, infatti, è stato integrato con:

  •  il quadro W per assolvere agli adempimenti anche di monitoraggio relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria (a titolo di proprietà o di altro diritto reale), per la determinazione delle imposte sostitutive dovute (Ivafe, Ivie e imposta sulle cripto-attività)
  •  le Sezioni II e III del quadro L, per

- comunicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni (articolo 2 del decreto legge n. 282/2002)
- dichiarare redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva.

Occorre invece sempre presentare il modello Redditi aggiuntivo per inserire i redditi che confluiscono nei quadri RM (eccetto i redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU del modello Redditi Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello.

  • La dichiarazione precompilata 2024 viene elaborata e messa a disposizione, in via sperimentale, anche delle persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa o di altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730. Questi contribuenti possono così disporre delle informazioni utili per completare e inviare la dichiarazione dei redditi (per esempio, dei dati relativi ai familiari e degli oneri detraibili e deducibili). Per fare questo, l’Agenzia utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi.

Per il primo anno di sperimentazione, verrà messo a disposizione dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, dei lavoratori in mobilità e di quelli che fruiscono del regime forfetario il quadro LM del fascicolo 3 del modello Redditi Persone fisiche, precompilato con le informazioni tratte dalle Certificazione uniche lavoro autonomo. Il contribuente che compila il quadro LM, tramite l’applicativo web può così verificare i dati precompilati e riportati nel foglio informativo, modificare e/o integrare la dichiarazione, aderire al Concordato Preventivo Biennale e inviarla.

  • Il termine per l’invio del modello Redditi Persone fisiche 2024 e dei modelli “Redditi correttivo” e “Redditi aggiuntivo” del 730 è il 15 ottobre 2024.

I dati presenti nel modello

Nella dichiarazione precompilata 2024 sono presenti:

  • i dati della Certificazione unica (Cu), consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico, nella quale sono indicati il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef e le addizionali regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro
  • i dati dei familiari a carico desunti dalle informazioni presenti nelle Certificazioni uniche, nei dati trasmessi dall’INPS (riferiti all’Assegno unico e universale) o da altre informazioni a disposizione dell’Agenzia
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale indicati nella Certificazione unica - sezione Lavoro autonomo, provvigioni, indennità e redditi diversi
  • i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione unica
  • i dati sulle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica - Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari. Il corrispettivo comunicato costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale oppure reddito diverso per il sublocatore o il comodatario. Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta (il Comune di Venezia può individuare limiti e presupposti diversi per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve). Se vengono locati più di quattro immobili, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale e non può essere utilizzato il modello 730 ma deve essere presentato il modello Redditi Persone fisiche.
  • gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali (comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali)
  • i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso
  • i contributi versati per i lavoratori domestici (compresi i contributi previdenziali versati all’Inps tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”)
  • le somme restituite nell’anno d’imposta dal contribuente all’Inps, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti
  • le somme rimborsate nell’anno d’imposta dall’Inps relative a oneri deducibili sostenuti dal contribuente in anni precedenti
  • le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, e da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi
  • i rimborsi erogati dal Ministero della Salute per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (il cossiddetto “bonus vista”)
  • le spese veterinarie e i relativi rimborsi (comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari)
  • le spese universitarie comunicate da università statali e non statali, spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e i relativi rimborsi
  • le spese funebri (comunicate da soggetti che esercitano attività di pompe funebri)
  • i contributi versati alla previdenza complementare (comunicati dagli enti previdenziali)
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi (comunicati dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi)
  • le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi (comunicate dagli istituti scolastici costituenti il sistema nazionale di istruzione e/o da altri soggetti che erogano i rimborsi)
  • le tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi (informazioni già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non trasmesse dagli istituti scolastici)
  • le erogazioni liberali agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, alle Onlus, alle fondazioni e alle associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (se comunicate, in quanto l’invio è in taluni casi facoltativo)
  • le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i relativi rimborsi, il cui invio è facoltativo per gli anni 2023 e 2024
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici (comunicati dalle banche e da Poste italiane).

Le spese sostenute nell’anno d’imposta, relative alle singole abitazioni, vengono riportate nel foglio informativo. Nella dichiarazione, infatti, vengono direttamente inserite solo le spese relative alle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute negli anni precedenti, invece, la nuova rata viene sempre indicata in dichiarazione (sia che si tratti di spese condominiali che su abitazioni singole)

  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, arredo degli immobili ristrutturati), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili
  • le spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus” e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica e per interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini (comunicati dagli amministratori di condominio)
  • le spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale (i dati sono riportati nel foglio informativo)
  • i canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale e le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede (i dati sono riportati nel foglio informativo)
  • gli oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”)
  • i rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, che sono state dedotte dal reddito complessivo degli anni precedenti
  • l’eventuale residuo del credito d’imposta spettante alle persone fisiche per spese sostenute nel 2022 per lo svolgimento di “Attività fisica adattata” e non utilizzato nella dichiarazione dello scorso anno
  • il credito d’imposta per depuratori d’acqua e riduzione del consumo di plastica, il cosiddetto “Bonus acqua potabile”
  • altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24 e le compensazioni eseguite)
  • le informazioni contenute nelle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi riguardanti le persone fisiche titolari di redditi differenti da lavoro dipendente e pensione, che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011) o che fruiscono del regime forfetario (articolo 1, commi 54 - 89, della legge n. 190/2014).

Con riferimento alle spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, che possono essere portati in detrazione o deduzione, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti, o dai dati trasmessi dall’INPS (riferiti all’Assegno unico e universale), o da altre informazioni a disposizione dell’Agenzia.

Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuata la persona che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare (a cui la spesa si riferisce) risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In questo caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia delle persone delle quali il familiare (a cui la spesa si riferisce) risulta fiscalmente a carico.

Se il familiare non ha i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso, o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico, il contribuente ha l’obbligo di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate.

I vantaggi

730 PRECOMPILATO

Oltre ad avere il modello già compilato, in cui sono stati già inseriti la maggior parte dei dati e calcolate le imposte da pagare o il rimborso da incassare, il contribuente che utilizza il 730 precompilato:

  • deve solo preoccuparsi di verificare l’esattezza e la completezza dei dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e, se necessario, integrarli o modificarli
  • può usufruire di importanti vantaggi sui controlli.

VANTAGGI SUI CONTROLLI

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.

A. Presentazione diretta o tramite sostituto d’imposta

  • Se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche (o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta):

non saranno controllati i documenti che attestano le spese relative a oneri detraibili e deducibili, indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi (per esempio, da medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati, istituti scolastici e dagli enti del terzo settore).

  • Se il contribuente modifica la precompilata (con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta):

non saranno controllati i documenti sugli oneri (comunicati all’Agenzia delle entrate) che non sono stati modificati; i controlli documentali saranno effettuati solo sui dati variati, rispetto alla dichiarazione precompilata.

A prescindere dall’accettazione o dalla modifica della dichiarazione, l'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali e il controllo sui dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU).

B. Presentazione tramite Caf o professionista abilitato

  • Se inviato senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri in essa indicati, forniti dai soggetti terzi.
  • Se presentato con modifiche, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali sono effettuati nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Il Caf, o il professionista, deve prendere in visione la documentazione esibita dal contribuente e verificare la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale solo sui documenti di spesa che non erano stati indicati nella dichiarazione precompilata.

Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

MODELLO REDDITI PRECOMPILATO

Da qualche anno i contribuenti hanno a disposizione anche il modello Redditi precompilato. Infatti, anche in questo modello l’Agenzia delle entrate ha inserito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Sono presenti, per esempio, premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l’acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido, spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici (se comunicate dagli istituti), tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore.

A partire dal 2024, per i professionisti e gli imprenditori che aderiscono al regime dei vantaggi o forfettario, utilizzando i dati delle Certificazione di lavoro autonomo, sono precompilati anche i redditi che confluiscono nel quadro LM del Modello Redditi.

Il contribuente deve completarlo con gli altri dati non in possesso dell’Agenzia.

Sempre a partire dal 2024, le agevolazioni sui controlli, in caso di dichiarazione modificata, si applicano anche se si presenta il modello Redditi precompilato. Anche in questo caso, non saranno controllati i documenti sugli oneri (comunicati all’Agenzia delle entrate) che non sono stati modificati: i controlli documentali saranno effettuati solo sui dati variati, rispetto al modello Redditi precompilato.