La presentazione e le operazioni successive

Quando e come si presenta

Dal 20 maggio 2024 al 30 settembre 2024 è possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2024 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate.

Chi sceglie il modello Redditi precompilato può inviarlo a partire dal 20 maggio e fino al 15 ottobre 2024.

La presentazione può essere effettuata, in alternativa:

  • direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in via telematica
  • per il modello 730, tramite il proprio sostituto d’imposta, ma solo se presta assistenza fiscale
  • tramite un Caf o un professionista abilitato.

PRESENTAZIONE DIRETTA DEL MODELLO 730 O REDDITI

Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:

  • scegliere se indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio
  • compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta)

PRESENTAZIONE MODELLO 730 TRAMITE SOSTITUTO, CAF, PROFESSIONISTA

Chi presenta il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:

  • la delega per l’accesso al modello 730 precompilato
  • la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).

Al Caf o al professionista il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione.

DICHIARAZIONE INVIATA

Dopo la presentazione, in una apposita sezione è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate.

Inoltre, nella sezione “Ricevute” si possono controllare e stampare le ricevute dell’invio della dichiarazione e dei versamenti F24 effettuati.

 

Come annullare, integrare o rettificare la dichiarazione presentata

ANNULLARE LA DICHIARAZIONE INVIATA

A partire dal 27 maggio 2024 il contribuente che ha già trasmesso il 730/2024 o il modello Redditi e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web.

Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate.

L’annullamento del modello 730/2024 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 24 giugno 2024. Entro la stessa data è possibile annullare (sempre una sola volta) il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24.

Il 26 giugno 2024, invece, è l’ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.

Entro il 27 settembre 2024, infine, è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.

Per annullare la dichiarazione è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.

Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.

Quando si annulla la dichiarazione inviata, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.

Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

REDDITI AGGIUNTIVO E CORRETTIVO/INTEGRATIVO DOPO INVIO “730”

Se è già stato inviato un modello 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, dal 3 giugno 2024 e fino al 15 ottobre 2024 è possibile inviare “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”.

Redditi aggiuntivo

Occorre presentare “Redditi aggiuntivo” se è stato inviato il 730 precompilato e, per esempio, sono stati percepiti nel 2023 redditi relativi ai quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU.

Non è più possibile inviare Redditi aggiuntivo per comunicare i dati che da quest’anno sono stati integrati nel modello 730 (per esempio, quelli contenuti nel quadro W o nelle sezioni II e III del quadro L). Pertanto, se il contribuente ha inviato il 730 precompilato, dimenticando di inserire questi dati, dovrà poi scegliere una tra le seguenti soluzioni:

  • annullare la dichiarazione e inviarne una nuova, a condizione che l’annullamento avvenga entro il 24 giugno 2024
  • inviare “Redditi correttivo” entro il 15 ottobre 2024
  • presentare, dopo il 15 ottobre 2024, “Redditi integrativo”.

Redditi correttivo

Se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è già trascorso il periodo utile per poterlo annullare, occorre presentare “Redditi correttivo” entro il 15 ottobre 2024. Dopo questa data è possibile presentare solo “Redditi integrativo”.

Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiedere l’eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, bisogna contestualmente pagare l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo n. 472/97).

REDDITI CORRETTIVO/INTEGRATIVO DOPO INVIO “REDDITI WEB”

Se dopo aver inviato il modello Redditi web ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è trascorso il periodo utile per poterlo annullare, occorre presentare “Redditi correttivo, entro il 15 ottobre 2024, per modificarli o integrarli. Dopo questa data è possibile presentare solo “Redditi integrativo.

Redditi correttivo è predisposto con i dati già presenti nell’ultima dichiarazione inviata.

730 INTEGRATIVO “TIPO 2” (RETTIFICA DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA)

Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti. Analoga comunicazione, inoltre, viene data al contribuente con apposito avviso nella sua area riservata.

 

Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.

In questa situazione è possibile:

  • indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”; al termine delle operazioni di invio il nuovo sostituto d’imposta indicato effettuerà il conguaglio
  • inviare un modello 730 integrativo di “tipo 2” con l’indicazione “nessun sostituto”. In questo caso, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate. Se emerge un debito, bisognerà effettuare il pagamento con il modello F24.

Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, occorre invece inviare “Redditi aggiuntivo/correttivo” oppure “Redditi integrativo”. In questo caso occorre calcolare gli importi da versare o da rimborsare in quanto, a causa del diniego, il risultato contabile precedente è stato annullato.

La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione precompilata è disponibile fino all’11 novembre 2024. Dopo tale data (e fino al 14 gennaio 2025) il contribuente può inviare il modello Redditi “tardivo”, oppure il modello Redditi “integrativo” (entro il 31 dicembre 2029).