Le abilitazioni per l’accesso di altri contribuenti

L'accesso alla precompilata e, più in generale, ai servizi online da parte di coloro che operano nell’interesse di altri contribuenti è stato notevolmente semplificato negli ultimi anni.

Come abilitare una persona di fiducia

 

Per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia, tra i quali la dichiarazione precompilata, il contribuente può richiedere di abilitare una persona di sua fiducia. Quest’ultima, una volta che è stata abilitata, accede all’area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse della persona che lo ha abilitato.

Ogni persona può designare una sola “persona di fiducia”. Ogni persona può essere designata quale “persona di fiducia” da non più di tre persone e disabilitata al massimo tre volte in un anno solare. Chi è stato disabilitato per tre volte non potrà, per quell’anno, essere ulteriormente abilitato come persona di fiducia.

La persona di fiducia, inoltre, deve agire al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Come presentare la richiesta

Per abilitare (o disabilitare) la persona di fiducia occorre presentare il modulo di richiesta allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023 (Allegato 3), disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

In particolare, l’interessato può utilizzare una delle seguenti modalità:

  • la funzionalità web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, all’interno della sezione “Il tuo profilo”
  • inviando la documentazione a una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), trasmesso dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure dall’indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla persona di fiducia. L’invio del modulo dalla PEC della persona di fiducia deve essere espressamente autorizzato, barrando nel modulo l’apposita casella. Gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina “Pec Direzioni Provinciali”. Il modulo va sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine (ad esempio, la scansione), insieme alla copia del documento di identità dell’interessato
  • presentando, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, il modulo firmato in originale ed esibendo il proprio documento di identità
  • tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità in essa indicate. In questo caso, il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità dell’interessato.

Dopo la videochiamata, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video insieme alla copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Solo se l’interessato è impossibilitato, a causa di patologie, a presentare la richiesta presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, il modulo può essere presentato dalla persona di fiducia.

In questi casi, la persona di fiducia deve recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modulo a cui vanno allegati una copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, oltre all’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal suo medico di medicina generale (medico di famiglia o suoi sostituti).

Se l’interessato è ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico della struttura stessa, legalmente autorizzato.

A tutela della riservatezza dell’interessato, le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

L’esito della richiesta è comunicato al richiedente:

  • in tempo reale, quando l’istanza è presentata tramite la funzionalità web disponibile in area riservata
  • entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, negli altri casi.

 

Se la documentazione è stata presentata in allegato a un messaggio PEC, l’esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo PEC del mittente.

Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, anche in videochiamata, se la pratica non è trattata in tempo reale, l’esito è comunicato con le modalità concordate con il contribuente (e-mail, sms, contatto telefonico).

La disabilitazione

Con modalità analoghe a quelle della richiesta di abilitazione, è possibile richiedere, in qualsiasi momento, la disabilitazione della persona di fiducia.

Il modulo per richiedere la disabilitazione della persona di fiducia può essere presentato, oltre che dall’interessato, dal suo rappresentante legale. In questo caso, è necessario allegare al modulo la documentazione attestante tale condizione.

A tutela dell’interessato, anche quando lo stesso è impossibilitato a presentare l’istanza, la disabilitazione può essere eseguita d’ufficio.

La richiesta di abilitazione degli eredi

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’erede, preventivamente abilitato, la dichiarazione dei redditi della persona deceduta, completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e già comunicati all’Agenzia delle entrate da enti esterni (per esempio, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, eccetera) e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria. L’erede, dopo aver visualizzato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l’applicazione web.

Gli eredi abilitati per conto delle persone decedute nel 2023, o entro il 30 settembre 2024, possono utilizzare, oltre al modello Redditi Persone fisiche, anche il modello 730, se la persona deceduta era in possesso dei requisiti per presentare il 730, cioè se nel 2023 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Invece, per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2024, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi Persone fisiche.

Come presentare la richiesta di abilitazione

Per richiedere l’abilitazione ad accedere alla dichiarazione precompilata in qualità di erede, è necessario dichiarare (ai sensi del Dpr n. 445/2000) la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio “Autorizzazioni”, disponibile nell’area riservata, al quale si accede con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS).

Effettuato l’accesso all’area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, bisogna selezionare la funzione “Autorizzazioni” presente nella voce di menu “Il tuo profilo” e premere il pulsante “Erede”.

Cliccando sul link “Visualizza e gestisci le tue richieste di autorizzazione” si può procedere con l’inserimento dei dati per la presentazione della dichiarazione sostitutiva che certifica la condizione di erede.

In particolare, va inserito il codice fiscale della persona deceduta e selezionati i campi obbligatori:

  • Dichiaro di aver preso visione”
  • Firma”

Si inoltra infine la richiesta, cliccando sul pulsante “Invia”.

Se l’invio ha esito positivo, viene visualizzata la schermata contenente il numero di protocollo assegnato alla richiesta.

In alternativa, l’erede può:

  • inviare la richiesta, sottoscritta con firma digitale e allegata a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Se la richiesta è compilata in formato cartaceo e sottoscritta con firma autografa, deve essere inviata come copia per immagine di documento analogico, insieme alla copia del documento d'identità dell’erede
  • recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di erede o una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta tale condizione.

Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.

L’abilitazione del tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale e genitore

L’ABILITAZIONE ALL’ACCESSO COME TUTORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, CURATORE SPECIALE

In caso di prima nomina, il tutore, l’amministratore di sostegno o il curatore speciale, per ottenere l’abilitazione a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di rappresentante di persone legalmente incapaci, può inviare il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023 (Allegato 1), sottoscritto con firma digitale, oppure come copia per immagine di documento analogico sottoscritto con firma autografa, tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata.

Il modulo di richiesta, sottoscritto con firma digitale, può essere inviato anche in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. In questo caso, se il modulo è compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico, insieme alla copia del documento d’identità del tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale.

Se la richiesta e la nomina giudiziaria sono documenti informatici firmati digitalmente, gli stessi possono essere trasmessi con un messaggio di posta elettronica ordinaria (e-mail) inviato all’indirizzo di posta elettronica di una Direzione Provinciale o di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Un’altra modalità di presentazione del modulo è quella tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle entrate.

In questo caso, il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità del rappresentato. A conclusione dell’appuntamento, il rappresentante può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviarne a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità in corso di validità.

In ogni caso, è sempre possibile recarsi personalmente a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire il modulo in originale con la relativa documentazione attestante la condizione di tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale (o delegare un’altra persona a consegnare la richiesta, compilando l’apposita sezione del modulo, insieme alla copia del documento d’identità del delegante e del delegato).

L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato dal rappresentante nell’istanza. Tale termine non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata (per esempio, un’abilitazione attivata nel 2024, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2026). Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute modifiche ai requisiti necessari per ottenerla, la richiesta di rinnovo dell’abilitazione può essere inviata all’ufficio anche con una semplice e-mail, indicando gli estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta (o allegando il provvedimento già depositato in ufficio) e la copia del documento di identità del tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale.

L’esito della valutazione della richiesta è comunicato all’utente entro trenta giorni dalla sua ricezione. Se la documentazione è presentata mediante il servizio web “Consegna documenti e istanze”, o in allegato a un messaggio di posta elettronica (PEC o e-mail ordinaria), l’esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato, rispettivamente, all’indirizzo indicato dall’utente nel servizio “Consegna documenti e istanze” o all’indirizzo PEC o e-mail del mittente.

Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, anche in videochiamata, se la pratica non è trattata in tempo reale, l’esito è comunicato con le modalità concordate con il rappresentante (e-mail, sms, contatto telefonico).

Se il tutore, il curatore speciale o l’amministratore di sostegno (ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u, del Dpr n. 445/2000), invece di presentare copia dell’atto di nomina, depositano la dichiarazione sostitutiva di certificazione (in cui devono essere indicati l’autorità che ha emesso il decreto di nomina e gli estremi di quest’ultimo), l’abilitazione sarà attivata solo dopo la verifica, presso le amministrazioni competenti, della veridicità della dichiarazione resa.

In questo caso, i tempi per il rilascio dell’abilitazione potrebbero essere più lunghi rispetto a quelli previsti nel caso in cui venga presentato l’atto di nomina.

La revoca dell’abilitazione

Con modalità analoghe a quelle della richiesta di abilitazione, è possibile richiedere la revoca dell’abilitazione del tutore, del curatore speciale o dell’amministratore di sostegno.

La richiesta di disabilitazione può essere presentata da chiunque vi abbia interesse, purché produca la documentazione idonea a comprovare la revoca della condizione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno precedentemente abilitato (per esempio, un provvedimento di un giudice).

L’ABILITAZIONE ALL’ACCESSO COME GENITORE

Il genitore può inviare il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023 (Allegato 2), disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure come copia per immagine di documento analogico sottoscritto con firma autografa, insieme alla copia del documento di identità del minore, tramite il servizio onlineConsegna documenti e istanze, disponibile nella sua area riservata.

Il modulo di richiesta sottoscritto con firma digitale può essere inviato anche come allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. In questo caso, se il modulo di richiesta è compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviato come copia per immagine di documento analogico, insieme alla copia del documento d’identità del genitore.

Un’altra modalità di presentazione del modulo è quella tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità in essa indicate.

In tal caso, il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità del minore. A conclusione dell’appuntamento, il genitore può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviarne a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Il genitore può comunque presentare il modulo personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, esibendo il proprio documento di identità (o delegare un’altra persona a consegnare la richiesta, compilando l’apposita sezione del modulo, insieme alla copia del documento d’identità del delegante e del delegato).

L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato dal genitore nell’istanza. Tale termine non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata (per esempio, un’abilitazione attivata nel 2024, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2026).

Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.

Se, però, il genitore nell’anno precedente ha presentato la dichiarazione dei redditi per il figlio, utilizzando il servizio webDichiarazione precompilata”, è automaticamente abilitato ad operare per conto del figlio anche per l’anno successivo senza fare ulteriore richiesta, sempre che il figlio sia ancora minorenne.

L’esito della valutazione della richiesta è fornito all’utente entro trenta giorni dalla sua ricezione. Se la documentazione è stata presentata con il servizio “Consegna documenti e istanze” o in allegato a un messaggio PEC, l’esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato, rispettivamente, all’indirizzo indicato dall’utente nel servizio “Consegna documenti e istanze” o all’indirizzo PEC del mittente.

Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, anche in videochiamata, se la pratica non è trattata in tempo reale, l’esito è comunicato con le modalità concordate con il richiedente (e-mail, sms, contatto telefonico).