Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico

Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr n. 633/1972 per l’Iva.

Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l’eventuale presenza di incongruenze e permettono al contribuente di pagare le somme indicate beneficiando di una sanzione ridotta, oppure di precisare all’Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

Il controllo automatico consente di:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi
  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni
  • ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
  • ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
  • controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:

  • con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione
  • tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)
  • attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.

La comunicazione è resa disponibile all’intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione (sezione “Firma della dichiarazione”) è stata barrata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” e lo stesso intermediario ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta (nella sezione “Impegno alla presentazione telematica”) la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”.

 I contribuenti che presentano modello il 730,effettuano questa scelta  barrando l'apposita casella nel riquadro “Firma della dichiarazione” (il Caf o il professionista informerà poi il contribuente di volere o meno effettuare il servizio, utilizzando le apposite caselle della ricevuta modello 730-2 e nel prospetto di liquidazione).

L’intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatico entro trenta giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile.

In assenza dell’opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.