Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni

  1. Tipo di disabilità
    1. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona con disabilità in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che fruisca dell’assegno di accompagnamento.
      La legge considera “disabile” la persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
    2. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona non vedente o sorda, la persona con disabilità psichica o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) cui è certificata la disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
    3. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetta da grave disabilità, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento.
      In questo caso, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla Commissione medica competente).
    4. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di “disabile”.
  2. Familiare della persona con disabilità

    Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto, eccetera) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare (coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando la persona con disabilità è fiscalmente a carico (cioè quando il suo reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non è superiore a 2.840,51 euro o di 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni).

    Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese delle righe 6 e 7; esse sono deducibili dal reddito complessivo, se sostenute per i familiari sopra elencati, anche quando questi non sono fiscalmente a carico.

    La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui è fiscalmente a carico), a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

    Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata personalmente nei confronti della persona con disabilità (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare rispetto al quale la persona con disabilità stessa sia da considerare fiscalmente a carico.

  3. Esenzione bollo auto e trascrizione al PRA

    Per la persona con disabilità di tipo fisico/motorio, l’esenzione permanente dal pagamento del bollo spetta se il veicolo è adattato.

    Per le persone con disabilità indicate alla lettera B della nota n. 1, l’agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato.

    Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). Se la persona con disabilità possiede più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato. Egli dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio la sola targa del veicolo prescelto.

    L’esenzione dall’imposta di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere riconosciuta alle persone con disabilità rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti.

  4. Agevolazioni Iva 4% auto

    L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

    L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

    Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affette da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, i veicoli devono essere adattati, prima dell’acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio cui è affetta la persona con disabilità (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).

    In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che la persona con disabilità non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dalla menomazione).

    Per l’adattamento di veicoli già posseduti dalle persone con disabilità l’aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.

  5. Detrazione Irpef auto

    A differenza di quanto previsto per l’agevolazione Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.

    Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

    È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro i quattro anni spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

  6. Cumulo agevolazioni Iva - Irpef
    In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 4%. Per l’agevolazione Iva si veda anche la nota (8) con l’elenco dei beni assoggettati ad aliquota ridotta.
  7. Sussidi tecnici e informatici
    I sussidi tecnici e informatici per i quali si può usufruire dell’Iva al 4% sono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
    I sussidi devono essere di ausilio alla riabilitazione o idonei a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.
  8. Iva agevolata pre l'acquisto di altri beni

    Tra gli altri beni soggetti a Iva agevolata del 4%:

    • protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); la persona con disabilità deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione
    • apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre
    • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità
    • poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili, che consentono alle persone con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche
    • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
  9. Acquisto cani guida
    La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. Può essere richiesta dal non vedente o dal familiare del quale egli è fiscalmente a carico ed utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.