Procure telematiche per i commercialisti

Meno carta negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate: grazie ad una convenzione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), le procure conferite dai clienti per l’assistenza presso gli uffici non dovranno più essere necessariamente esibite su carta dai professionisti che si recano in ufficio.

Come fare

Dall’8 novembre 2021 i commercialisti possono dichiarare l’acquisizione di procure conferite dai propri clienti: per farlo, nell’area riservata del sito dell’Agenzia è in funzione il servizio on line Gestione procure. In questo modo l’Agenzia acquisisce nei propri sistemi informatici le informazioni sugli iscritti all’albo e quelle relative alle procure dei clienti, e non richiederà più di esibire copie cartacee allo sportello.
Gli originali delle procure dovranno essere conservati presso lo studio del commercialista per le successive verifiche.

Al servizio possono accedere i professionisti registrati al servizio Entratel con i tipi utente A10, A20 e A25 e regolarmente iscritti in uno degli Albi circoscrizionali.

I dati da inserire

Nel servizio Gestione procure si possono inserire i dati della singola procura:

  • i codici fiscali del cliente e del commercialista
  • l’elenco dei servizi per i quali è stata conferita procura
  • il periodo di validità
  • l’eventuale autorizzazione ad avvalersi dei propri collaboratori per le attività di assistenza presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia.

Il commercialista dichiara inoltre di avere informato i propri clienti e, se rilevante, i propri collaboratori sul trattamento dei dati personali.

I servizi delegabili

I servizi delegabili tramite Gestione Procure riguardano esclusivamente:

  • istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento (art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973)
  • istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS)
  • documentazione per l’ottenimento di rimborsi, ad eccezione della richiesta di accredito su conto corrente dei rimborsi
  • documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e simili (ad esempio: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi)
  • documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate
  • informazioni sullo stato di rimborsi, istanze presentate e di qualsiasi altra pratica
  • istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS.