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Rateizzazione delle cartelle di pagamento
Quando è possibile rateizzare
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Quando è possibile rateizzare
Ambito oggettivo: cosa è dilazionabile e cosa non lo è
Le somme richieste nelle cartelle di pagamento possono essere oggetto dirateizzazione, con la sola eccezione delle casistiche che vedremo dopo nel dettaglio.
Rientrano infatti nell’ambito applicativo della rateizzazione, disciplinata dall’art. 19 del
DPR n. 602/1973, le somme iscritte a ruolo da:
- Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative
indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali; - altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato,
comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a
partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito
internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce
Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la
rateizzazione dei loro crediti.
SOMME ISCRITTE A RUOLO
Le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati
dagli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, Regioni, Comuni) e non sono state
pagate (in tutto o in parte), vengono iscritte a ruolo e trasmesse ad AdeR per la
riscossione.
Il ruolo è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i
nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme
dovute.
Per “somme iscritte a ruolo” si intendono anche quelle affidate in riscossione ad
AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate
(articolo 29, comma 1, lettera a), del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 122/2010), degli Enti locali (articolo 1, commi da 784 a 813, della
Legge n. 160/2019) e negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30, comma
1, del medesimo DL n. 78/2010).
Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per
la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:
- a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento
del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:- ✓ opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato
- ✓ può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente
rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;
- b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria
caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati). - c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti);
- d. oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio” (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall’art. 1, commi 190 e 193, della
Legge n. 145/2018 o dall’art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali si è
determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.
Attenzione: Sulla base delle modifiche introdotte dal c.d. DL Aiuti (dal DL n. 50/2022) la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più debiti, non preclude, invece, la possibilità di chiedere e ottenere la rateizzazione per debiti diversi da quelli già ricompresi in una rateizzazione decaduta (comma 3-ter dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 introdotto dall’art. 15-bis, comma 1, del DL n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022).
Inoltre, la Legge n. 197/2022, art.1, commi da 231 a 252, non preclude, la
possibilità di richiedere la rateizzazione per quei debiti per i quali è stata richiesta ed
accolta la c.d. “Rottamazione-quater” e si sia determinata l’inefficacia della misura
agevolativa per il mancato pagamento di una delle rate del piano agevolativo; ciò,
naturalmente, fatto salvo non ricorra una delle condizioni di esclusione di cui ai
precedenti punti a., b., c..
Presupposti per accedere alla rateizzazione
Per accedere al beneficio della rateizzazione, il contribuente deve, a seconda dei casi, semplicemente dichiarare o anche comprovare in sede di presentazione della richiesta:
- la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);
- la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72; la sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);
- il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
Attenzione: La condizione di “temporaneità” rappresenta l’elemento essenziale su cui si basa l’istituto della rateizzazione. È infatti indispensabile e determinante che il contribuente attesti e, in alcuni casi, dimostri la capacità di poter pagare, seppur a rate, i propri debiti. Tale condizione non si configura, al contrario, nei casi in cui la difficoltà economica è “definitiva”, come per esempio nel caso di soggetti che hanno cessato la loro attività o che sono interessati da dichiarazioni di fallimento o di liquidazione giudiziale, per cui di fatto non possono pagare neanche in forma rateale. È, inoltre, precluso l’istituto della rateizzazione ai soggetti interessati da particolari procedure concorsuali che, seppur non manifestano una situazione di insolvenza irreversibile, richiedono il rispetto del principio della c.d. “par condicio creditorum”.
Attenzione: Le società in liquidazione dovranno sempre presentare, indipendentemente dall’importo richiesto in rateazione, anche una relazione sottoscritta da un professionista (i cui requisiti sono individuati dall’articolo 2, comma 1, lett. o), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nella quale dovranno essere indicati i motivi che determinano l’impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del debito e, alternativamente:
la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l’esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti;
oppure, in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 79 DPR n. 602/1973, sia superiore all’ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi di dilazione. In quest’ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante.
In ogni caso, il provvedimento di dilazione, indipendentemente dall’importo richiesto in rateizzazione, non potrà avere durata maggiore di 24 mesi, salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.