Quando e come si presenta il modello

La dichiarazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per esempio, un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che termina il 30 giugno, deve presentare la dichiarazione entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Per compilare la dichiarazione è disponibile il software RedditiOnLine ENC. Una volta compilato il modello, la dichiarazione va inviata online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dai seguenti soggetti:

  • contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto
  • soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta
  • soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
  • soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017)
  • intermediari abilitati, curatori fallimentari e commissari liquidatori.

Invio della dichiarazione per utenti transfrontalieri
Gli utenti transfrontalieri in possesso di un’identità digitale europea (login eIDAS) che devono inviare la dichiarazione dei redditi prodotti in Italia possono utilizzare il servizio dell’Agenzia delle entrate disponibile nell’ambito dello Sportello Unico Digitale (SDG). Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un codice fiscale italiano.
bottone login with eIDAS


Questa pagina fa parte del portale Your Europe della Commissione europea.

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