Riammissione

Solo se ricorrono determinate condizioni, è possibile richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (c.d. riammissione).

In particolare, tale possibilità è consentita solo se la richiesta di rateizzazione decaduta nella quale erano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare era stata presentata prima del 16 luglio 2022 e venga, preliminarmente, versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.

Il nuovo piano di rateizzazione potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.

Non sono invece più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.