Richiedere la sospensione della riscossione

Chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione la sospensione legale della riscossione

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Se il contribuente ritiene che il pagamento dell’atto (cartella o avviso) notificato da AdeR non sia dovuto ed è in possesso della documentazione che comprovi/attesti tale circostanza, può presentare direttamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione la domanda di sospensione della riscossione per consentire all’Ente creditore di verificare la richiesta di pagamento.

La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile trasmettere, entro 60 giorni dalla notifica di una cartella o di un atto da parte dell’Agente della riscossione, la richiesta di sospensione della riscossione nei casi in cui ricorra una delle seguenti fattispecie:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- sgravio;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa o giudiziale;
- sentenza di annullamento totale o parziale del debito.

La domanda di sospensione della riscossione, cui devono essere allegati copia dell’atto per il quale si sta dichiarando la sospensione e l’ulteriore documentazione che attesti/comprovi la sussistenza delle fattispecie previste dalla norma, può essere presentata tramite:

  • l’area riservata del sito di AdeR, cliccando su Sospendi la riscossione;
  • l’App Equiclick;
  • PEC agli indirizzi indicati nel Modello SL1, allegando in questo caso anche la documentazione necessaria per il riconoscimento;
  • lo sportello territoriale oppure lo sportello online.