Risposte alle domande più frequenti

Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE” (cfr. FAQ nn. 4 e 5)

Lo sportello unico delle importazioni (Import One Stop Shop – IOSS) è un regime speciale applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad euro 150,00.

OSS e IOSS sono due regimi opzionali di sportello unico che semplificano gli adempimenti IVA per le imprese che vendono beni o forniscono servizi ai consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

  • identificarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro;
  • dichiarare e pagare l'IVA dovuta su vendite di beni e servizi in un'unica dichiarazione elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione;
  • relazionarsi con l'amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per le vendite transfrontaliere.

Il regime OSS UE può essere utilizzato da:

  1. Un soggetto passivo stabilito nell'UE per dichiarare e pagare l'IVA per:
  • servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito,
  • vendite a distanza intra-UE di beni.

I servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui è stabilito il fornitore devono essere dichiarati nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro.

Le vendite a distanza intra-UE sono le vendite nelle quali le merci situate in uno Stato membro vengono vendute e inviate da o per conto del fornitore a un soggetto non tassabile in un altro Stato membro. Le merci sono prodotte nell'UE o sono state importate nell'UE prima della vendita.

  1. Un soggetto passivo non stabilito nell'UE per dichiarare e pagare l'IVA per:
  • vendite a distanza intra-UE di beni.
    1. Un'interfaccia elettronica (stabilita nell'UE o in un Paese terzo) che facilita la fornitura di merci tramite questa interfaccia (il cosiddetto deemed supplier) per:
  • vendite a distanza intra-UE di beni,
  • forniture nazionali di beni.

Le forniture nazionali di merci, vale a dire quelle nelle quali le merci si trovano nello stesso Stato membro del cliente a cui sono inviate, possono eccezionalmente essere dichiarate nel regime OSS UE, ma solo laddove vengano effettuate mediante un'interfaccia elettronica, che diventa deemed supplier del fornitore extra-UE.

Se un fornitore decide di iscriversi al regime UE, deve dichiarare e pagare l'IVA per tutte le forniture che rientrano nel regime. Non può scegliere di dichiararne alcune nel regime OSS UE e altre nella dichiarazione IVA nazionale.

Il regime Non UE può essere utilizzato dai fornitori che sono soggetti passivi non stabiliti nell'UE, cioè da soggetti passivi che non hanno stabilito la propria attività e che non hanno una stabile organizzazione nell'UE. Anche se questi soggetti passivi sono registrati o sono obbligati a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per forniture diverse dai servizi B2C, possono comunque utilizzare il regime Non UE.

Il regime Non UE riguarda tutte le prestazioni di servizi (compresi servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, c.d. servizi “TTE”) effettuate dai suddetti contribuenti nei confronti di consumatori dell'UE. Se il fornitore sceglie di utilizzare il regime Non UE, deve utilizzare il regime per dichiarare e pagare l'IVA per tutte le forniture di servizi nell'UE.

Esempio:

Un fornitore non stabilito nell'UE è registrato ai fini IVA in Germania. Lo stesso fornitore presta anche servizi relativi a beni immobili situati in Germania, Francia e Ungheria a clienti in questi Stati membri. Il fornitore sceglie di utilizzare il regime non UE in Francia (Stato membro di identificazione). Egli deve pertanto dichiarare e pagare l'IVA su tutte le forniture di servizi che rientrano nel regime tramite l'OSS in Francia. Non può scegliere di dichiarare le forniture di questi servizi immobiliari in Germania tramite la sua dichiarazione IVA tedesca

La soglia di 10.000 EURO si calcola su base annuale e fa riferimento, al netto dell’IVA, al volume d’affari realizzato dal venditore nell’anno solare precedente con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi TTE (servizi di Telecomunicazione, servizi di Teleradiodiffusione e servizi Elettronici) effettuate nell’intero territorio della UE.

Il calcolo del valore di soglia è disciplinato dall’articolo 59 quater della Direttiva IVA, recepito dall’articolo 41 del DL n° 331 del 30/08/1993, il cui comma 1, lett. b), n. 2), stabilisce che l’imposta non si applica nello Stato di consumo (e dunque si applicherà l’imposta dello Stato di identificazione del venditore) se: “l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (…) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è  superato” .

In sostanza, per le operazioni poste in essere, ad esempio, nel 2022 si dovrà tenere conto anche del volume dei corrispettivi, per operazioni nei confronti di soggetti privati UE, dell’anno 2021. Si può comunque decidere di optare sin da subito per l’imponibilità nel Paese di destinazione, senza tenere conto della soglia.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83 del 25/052021, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455, precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

La registrazione all’OSS abilita il soggetto ad usufruire del regime agevolativo.
Per ogni trimestre, in caso di inattività, l’unico obbligo del soggetto iscritto è la presentazione di una dichiarazione a zero.

In tal caso (fornitura di beni e servizi) l’operatore dovrà utilizzare e, quindi, registrarsi ai due diversi Schemi e, precisamente:

  • Allo schema “Non UE” per le prestazioni di servizi
  • Allo schema “UE” per le vendite di beni a distanza in area UE

Il predetto operatore extra UE non può indicare le cessioni di beni all’interno dello schema Non UE in quanto tale schema riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi. Né, tantomeno, può utilizzare lo schema UE per le prestazioni di servizi effettuate, perché non è stabilito nell’Unione.

Esempio:

Un fornitore stabilito in Svizzera effettua prestazioni di servizi a clienti stabiliti in Austria.  Egli vende anche beni, situati in Francia, a clienti in Spagna. L’operatore intende avvalersi dell’OSS per dichiarare e pagare l’IVA su tali operazioni.   

Quale schema dovrà utilizzare?

L’operatore non è stabilito nell’Unione: pertanto dovrà utilizzare il regime non UE per le prestazioni di servizi erogate nei confronti dei clienti in Austria (scegliendo liberamente lo Stato membro di identificazione).

Per le cessioni IC di beni a distanza (i beni si trovano in Francia e sono venduti ed inviati a clienti in Spagna), egli dovrà utilizzare il regime UE ed identificarsi in Francia (lo Stato membro di identificazione è la Francia).

La presenza di posizioni IVA in altri Stati UE, anche se non più necessarie, non osta alla applicazione del regime OSS. L’agevolazione consiste infatti nella semplificazione degli adempimenti, potendo così il soggetto passivo applicare l’IVA dello Stato di destinazione e dichiararla e versarla nello Stato di identificazione, che provvederà poi alla condivisione delle informazioni e alla ripartizione degli importi.

Per la vendita online di beni sia unionali che di importazione (questi ultimi se di valore unitario inferiore a 150 euro), occorre registrarsi, rispettivamente, all’OSS e allo IOSS. Naturalmente i regimi speciali sono sempre opzionali e finalizzati a semplificare gli adempimenti e le formalità doganali.

Il regime speciale di importazione (IOSS) non si applica per beni di valore superiore a 150 EUR.

Le aliquote IVA in vigore nella UE possono essere consultate alla seguente pagina del sito della Commissione Europea:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html

Le spese di spedizione al cliente privato sono da considerarsi spese accessorie che fanno parte della base imponibile (Direttiva Iva 112/2006, articolo 78 – DPR 633/72 articolo 13). Dunque tali spese– e in ogni caso tutto ciò che viene addebitato al cliente – andrà assoggettato all’IVA dello Stato del cliente stesso.

Per quanto riguarda il regime speciale OSS, la registrazione e in generale tutti i rapporti con lo Stato di identificazione (dichiarazioni, versamento di imposta, variazioni) devono essere intrattenuti direttamente, cioè con le credenziali Entratel del soggetto passivo che opera nel regime.

Il regime speciale di importazione IOSS ammette invece la presenza di un intermediario, che può anche presentare la relativa dichiarazione per il contribuente.

Sì, obbligatoriamente tramite un rappresentante fiscale, ad eccezione degli Stati con cui valgano accordi di collaborazione. Al momento sono presenti accordi con Norvegia.

La registrazione allo IOSS tramite intermediario è comunque consentita a tutti, anche agli operatori stabiliti negli Stati collaborativi.

I beni sottoposti ad accisa possano rientrare nel regime OSS, per la vendita diretta a privati consumatori. 

Si vedano al riguardo i chiarimenti presenti nelle Note esplicative della Commissione Europea, pubblicate il 30 settembre 2020, al par. 3.2.5

 

Le vendite a distanza di beni possono riguardare qualsiasi tipo di bene indipendentemente dal suo valore, compresi i prodotti sottoposti ad accisa. L'ambito di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, della direttiva IVA e quindi del regime UE riguarda le cessioni di beni sottoposti ad accisa soltanto in casi specifici a seconda dell'acquirente a cui vengono ceduti i beni, ossia soltanto se i beni sono ceduti a:

 

- persone che non sono soggetti passivi; oppure

- soggetti passivi o enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti ad IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva IVA, di conseguenza quelli di cui all'articolo 151 della direttiva IVA.

Si fa presente, per completezza, che i beni sottoposti ad accisa non possono rientrare nel regime IOSS.

No, la soglia di 10 000 EUR è applicabile soltanto a un'impresa stabilita in un unico Stato membro. Dato che l'impresa è stabilita in Italia, ma dispone anche di una stabile organizzazione in Ungheria, la soglia di 10 000 EUR non si applica.

Sì. L’emissione di fattura verso privati stranieri comporta l’obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017) per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica.

Si consideri comunque che tale adempimento è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. Come stabilito dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Per i soggetti aderenti al regime speciale, ove possibile, l’imposta sugli acquisti si recupera mediante l’esercizio della detrazione.

Si tenga conto che, in base ai principi che regolano l’esercizio della detrazione dell’imposta stabiliti dagli articoli 168 e seguenti della Direttiva IVA il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’imposta assolta con l’acquisto di beni e servizi “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni”.  Pertanto, la modalità di recupero dell’IVA assolta in un altro Stato UE, se in quello Stato si è registrati ai fini IVA, è la detrazione nella dichiarazione IVA presentata in detto Stato membro. Altrimenti, se non si è registrati, l’IVA sugli acquisti assolta in un determinato Stato membro sarà recuperata mediante richiesta di rimborso rivolta a tale Stato, ai sensi della Direttiva 2008/9/CE del 12/02/2008.

Per quanto riguarda le cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica, l’articolo 14bis della Direttiva IVA stabilisce che l’interfaccia elettronica che facilita l’operazione di vendita è considerata il fornitore nei confronti del privato acquirente (fornitore presunto) e, di conseguenza, il debitore dell’IVA nei confronti dell’erario. Ai fini IVA, in sostanza, l’operazione principale B2C viene “scissa”, per presunzione, in due operazioni: la prima è un’operazione B2B, tra il soggetto passivo e l’interfaccia elettronica; la seconda è un’operazione B2C tra quest’ultima e il consumatore finale.

 

Si riporta al proposito uno stralcio delle Note Esplicative pubblicate dalla Commissione UE a settembre 2020, chiarificatrici del punto:

 

…”I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica saranno coinvolti nella riscossione dell'IVA su tali vendite. A tale proposito, nella direttiva IVA, è stata introdotta una nuova disposizione giuridica (articolo 14 bis) secondo la quale si considera che tali soggetti passivi, in determinate circostanze, effettuino le cessioni essi stessi e siano tenuti a contabilizzare l'IVA su tali vendite (disposizione relativa al fornitore presunto).

(…)

Un soggetto passivo, ossia un'interfaccia elettronica, non è considerato facilitare la cessione se:

  1. a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base ai quali è effettuata la cessione di beni (cfr. sezione 2.1.6.1); e
  2. b) non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato (cfr. sezione 2.1.6.2); e
  3. c) non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna di beni (cfr. sezione 2.1.6.3).

 

Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente da un soggetto passivo affinché quest'ultimo venga considerato non facilitare la cessione. Di conseguenza, anche se un soggetto passivo svolge soltanto una delle attività di cui sopra, può comunque essere considerato facilitare la cessione di beni.”