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Risposte alle domande più frequenti
Fondi investimento Ue
Risposta
In generale, il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600 prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento sugli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, fermo restando la possibilità di applicare, laddove più favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza del percettore dei dividendi. L'articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha modificato l'articolo 27, comma 3, estendendo l'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia, anche ai dividendi corrisposti dalle società italiane a OICR conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il successivo comma 632 stabilisce che tale estensione si applica agli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021. Considerando che il comma 632 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che “la disposizione di cui al comma 631 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”, si ritiene che per i dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2021 dalle società italiane a OICR istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni, non occorre rilasciare la CUPE/2022. I dati relativi agli utili corrisposti nei confronti di tali soggetti dovranno essere indicati nel solo quadro SI del modello 770/2022; i sostituti d’imposta e gli intermediari tenuti alla presentazione del modello 770/2022 non dovranno indicare detti utili nel quadro SK.