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Risposte alle domande più frequenti

È sempre opportuno informare il titolare dell’abbonamento che i dati sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata e che può essere esercitato il diritto di opposizione secondo le modalità previste e regolate dal paragrafo 9 “Opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente infatti deve sempre essere messo in condizione di esercitare il diritto di opposizione all’invio all’Agenzia dei dati relativi alle spese da lui effettuate. Le modalità per l’esercizio dell’opposizione sono consultabili al seguente link:
Schede - Opposizione all’utilizzo dei dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per la dichiarazione dei redditi precompilata - Che cos'è - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)

Come da documento di prassi (Circolare 14/E del 2023), il titolo di viaggio deve contenere ogni informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato. Se invece, il titolo stesso non prevede alcuna individuazione del soggetto titolare dell’abbonamento, i relativi dati non dovranno essere trasmessi, in quanto l’azienda non ha disponibilità di un dato obbligatorio.

L’azienda di trasporto deve sempre comunicare i rimborsi anche in mancanza dei dati di spesa. Se l’azienda di trasporto eroga un rimborso a fronte di un titolo emesso da altro soggetto e attraverso la procedura di rimborso raccoglie i dati richiesti dal Tracciato Record D delle specifiche tecniche (c.f. del titolare dell’abbonamento, c.f. del soggetto che ha ottenuto il rimborso, anno di sostenimento della spesa rimborsata e importo rimborsato), deve sempre comunicarlo. Se l’azienda di trasporto invece ha a disposizione anche i dati di spesa dell’abbonamento per cui, nello stesso anno, ha erogato un rimborso, dovrà comunicare l’importo netto dell’abbonamento utilizzando il tracciato Record C (spesa).

I dati vanno comunicati in base all’anno d’imposta. Nella comunicazione relativa ai dati del 2024 andrà inserito il dato di spesa (tracciato Record C), nella comunicazione relativa ai dati del 2025 andrà inserito il dato del rimborso (Tracciato Record D) indicando il 2024 quale anno di sostenimento della spesa.

Il provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023 individua quali soggetti tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico. Pertanto, i consorzi incaricati della sola vendita degli abbonamenti ma che non siano affidatari del servizio di trasporto pubblico non hanno i requisiti soggettivi richiesti per l’invio dei dati. Se l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico acquisisce nel proprio sistema di data base i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite consorzio (compresa l’informazione sulla tracciabilità), provvede ad effettuarne la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per il primo periodo di sperimentalità in cui l’invio dei dati è solo facoltativo, considerato che l’azienda di trasporto pubblico locale potrebbe non avere a disposizione gli elementi informativi riferiti all’importo dell’abbonamento effettivamente detraibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-decies) del TUIR (importo trattenuto nell’anno dal datore di lavoro, acquirente dell’abbonamento, dalla retribuzione del proprio dipendente), i dati relativi ad abbonamenti nominativi mobility societari non devono essere comunicati.

In base alle modalità di applicazione del bonus trasporti di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, il gestore del servizio di trasporto pubblico (esercente) applica il bonus trasporti sul corrispettivo dovuto e l’acquirente paga il corrispettivo al netto del bonus.

Pertanto, in sede di trasmissione dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, il gestore del servizio comunica per ciascun abbonato (campo 5 del tracciato record C) l’importo della spesa effettivamente sostenuta dall’utente, al netto dell’importo del bonus usufruito e non il valore teorico del titolo.

Considerato che la vendita di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico avviene tramite diverse procedure e da parte di differenti tipologie di soggetti, il provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 354629 del 4 ottobre 2023 ha previsto appositamente l’esonero dalla comunicazione qualora le modalità di acquisto del titolo di viaggio avvengano tramite procedure che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari. Pertanto, l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico che non ha a disposizione nel proprio sistema di data base i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite rivenditori terzi o per le modalità di vendita non è in grado di conoscere il titolare dell’abbonamento, non è tenuto ad effettuare la relativa comunicazione.

Come stabilito dall’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In mancanza dell’informazione relativa al mezzo di pagamento, essendo questo un requisito essenziale per il riconoscimento del diritto alla detrazione della stessa, non deve essere comunicato il dato.

L’azienda deve trasmettere i dati richiesti dalle specifiche tecniche (“Tracciato Record C”), allegate al provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023, ovvero:

  • Codice Fiscale dell'intestatario dell'abbonamento;
  • Codice Fiscale del soggetto che ha pagato l’abbonamento;
  • Importo totale delle spese sostenute nell'anno solare di riferimento della comunicazione, al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno.

L’attribuzione della spesa nella dichiarazione precompilata dei genitori, nei casi di abbonamento intestato a figlio a carico, viene effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati a disposizione e, se non rispondente alla reale ripartizione della spesa, i genitori possono sempre modificare la dichiarazione prima di inviarla.

Premesso che, in applicazione del principio di cassa e indipendentemente dal periodo di validità del titolo, l’azienda di trasporto deve comunicare gli importi versati nell’anno di riferimento, nel tracciato è previsto che l’azienda inserisca l’importo totale della spesa sostenuta nell’anno da ciascun soggetto, come da specifiche tecniche – Modalità di compilazione (record “C” di dettaglio contiene i dati relativi alle spese cumulative sostenute nell’anno di riferimento da un soggetto pagatore per l’acquisto degli abbonamenti riferiti allo stesso intestatario degli abbonamenti. L’importo da riportare deve essere al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno di riferimento della comunicazione).

Nel caso di abbonamenti unici che coprano una tratta nazionale ed una estera, la detrazione spetta solo sulla parte di spesa sostenuta per l’abbonamento riferibile alla tratta nazionale. Qualora, tuttavia, non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.

Nei casi di errata indicazione di un nominativo per la quale vi è stato uno scarto del dato, sarà necessario inviare una nuova comunicazione ordinaria contenente i dati scartati. Per maggiori informazioni si invita a leggere il file relativo alle Modalità di compilazione allegato al provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023.

Come previsto dal provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023, la comunicazione ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, riguarda sia la spesa sostenuta dal contribuente sia l’eventuale rimborso. Pertanto, tutti i soggetti che erogano rimborsi dovranno inviare la comunicazione indicando l’importo dei rimborsi, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso (qualora il rimborso è associabile al titolare dell’abbonamento rimborsato) e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato.

Qualora l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico eroghi un rimborso riferito a spese sostenute nell’anno precedente (per esempio nel mese di maggio 2023 ha erogato un rimborso di € 50 per un abbonamento di € 120 acquistato nel mese di febbraio 2023) dovrà essere comunicato l’ammontare della spesa già al netto dell’importo rimborsato, indipendentemente dal soggetto che ha ricevuto il rimborso (nell’esempio indicato, dovrà essere comunicata una spesa 2023 di € 70). Differentemente, se il rimborso viene erogato in un anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per esempio nel mese di maggio 2023 ha erogato un rimborso di € 50 per un abbonamento di € 150 acquistato nel mese di aprile 2021), la comunicazione deve riguardare le informazioni sopra specificate, relative all’ importo rimborsato rimborso di € 50 per una spesa sostenuta nel 2021).

Come previsto dal provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023, l’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale può manifestata dal contribuente, con le seguenti modalità:

-  comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta (opzione effettuabile a partire dalle spese 2024)

- comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui il contribuente titolare dell’abbonamento manifesti all’azienda la suddetta opposizione, l’azienda non può inviare quei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della dichiarazione precompilata.