Risposte alle domande più frequenti

La detrazione spettante e le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi dipendono dalla tipologia di intervento.

Se le spese sono relative ad interventi rientranti nel c.d. “Superbonus” (art. 119, commi 5 e 6 decreto-legge n. 34/2020), l’onere deve essere indicato ai righi E41-E43 del Modello 730 o ai righi RP41-RP47 del Modello Redditi PF, inserendo:
- nella colonna 1 l’anno 2023
- nella colonna 2 la tipologia di intervento (codice 16 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti e codice 17 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16)
- nella colonna 7 il codice 1 (in caso di percentuale del 110%) o codice 2 (in caso di percentuale del 90%)
- nella colonna 8 il numero della rata
- nella colonna 9 l’importo della spesa sostenuta
- nella colonna 10 il numero d’ordine dell’immobile oggetto dell’intervento

Se invece le spese sono relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR), non rientranti nell’ambito del “Superbonus”, nei righi E41-E43 del Modello 730 o nei righi RP41-RP47 del Modello Redditi PF dovranno essere inseriti esclusivamente i seguenti dati:
- nella colonna 1 l’anno 2023
- nella colonna 8 il numero della rata
- nella colonna 9 l’importo della spesa sostenuta
- nella colonna 10 il numero d’ordine dell’immobile oggetto dell’intervento.

Domanda

Si chiede se sia possibile applicare alla flat tax incrementale di cui all’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

1. l’istituto della rateazione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

2. il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento), previsto dall’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435

3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

 

Risposta

Si ritiene che gli istituti sopra menzionati possano essere applicati anche alla flat tax incrementale di cui alla legge n. 197 del 2022 citata.

Ciò in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.


Questa pagina fa parte del portale Your Europe della Commissione europea.

Hai trovato quello che cercavi?
Aiutaci a migliorare