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Contenzioso e strumenti deflativi
Come versare le somme dovute
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Come versare le somme dovute
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:
- con modello F24 per le imposte dirette, per l’Irap, per le imposte sostitutive e per l’Iva;
- con modello F23 per le altre imposte indirette.
Nei modelli di pagamento devono essere indicati gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all’istituto conciliativo a cui si è aderito.
Per le imposte dirette, l’Irap, le imposte sostitutive e l’Iva è consentito effettuare, mediante il modello F24, la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale con i crediti d’imposta spettanti dal contribuente.
Non è possibile compensare, invece, le imposte dovute per effetto della conciliazione giudiziale che si versano con il modello F23.
Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (modalità attuative).
Il pagamento va fatto in unica soluzione o in forma rateale.