Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Trascorsi novanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte della Direzione regionale o provinciale o del Centro operativo o dell'ufficio provinciale – Territorio dell'Agenzia, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego dell'istanza, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente. La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale del ricorso, con le stesse modalità previste per il ricorso relativo a controversie non rientranti nell'ambito della mediazione tributaria.

In caso di deposito del ricorso prima del decorso dei 90 giorni, l'Agenzia delle entrate può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell'eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione. Inoltre, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo in caso si soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.

Infine, sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi e la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del suddetto termine di 90 giorni, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.