L'avvio del processo tributario

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 31 agosto dal 2015. Per le domande di rimborso alle quali l'Amministrazione non ha dato risposta, il ricorso si può produrre dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il ricorso deve essere notificato innanzitutto all'ufficio che ha emesso l'atto contestato, mediante:

  • consegna diretta
  • per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento
  • a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Per le controversie rientranti nel campo di applicazione della mediazione tributaria, qualora questa non sia stata conclusa, tale termine inizia a decorrere trascorsi novanta giorni dalla notifica del ricorso all'ente impositore.

All'atto di costituzione in giudizio va allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia modelli.

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo di un terzo delle somme). Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 del D.lgs. n. 546 del 1992 alla Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Per effetto delle disposizioni del Dl n. 98 del 2011, ai ricorsi tributari notificati successivamente al 6 luglio, si applica il contributo unificato in sostituzione dell'imposta di bollo.