I gradi di giudizio

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

  • in primo grado, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dagli uffici (delle Agenzie) delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti e dai concessionari della riscossione;
  • in appello, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

Contro le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado è possibile ricorrere per Cassazione. Inoltre, sull'accordo delle parti, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione (a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile).

Dinanzi alla Commissione tributaria centrale (soppressa dalla riforma del 1992, entrata in vigore il 1º aprile 1996) continuano ad essere decisi i giudizi già proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti. Le sezioni della Commissione tributaria centrale hanno sede presso ciascuna Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i procedimenti giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione tributaria centrale proseguono innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:

  • tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio
  • le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l'estensione, il "classamento" dei terreni e l'attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Tramite una banca dati, il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo stato di lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante. L'accesso alla banca dati è consentito ai cittadini e ai Comuni per i ricorsi in cui sono parte in causa, nonché ai soggetti abilitati (professionisti, associazioni) al servizio telematico "Entratel". Per accedere è necessario essere abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia.