Il ricorso in cassazione

Le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione solo per i seguenti motivi:

  • motivi attinenti alla giurisdizione
  • violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza
  • violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro
  • nullità della sentenza o del procedimento
  • omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre, come precisato al precedente paragrafo, il nuovo comma 2-bis dell'art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti di accordarsi per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale proponendo direttamente ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile (c.d. ricorso per saltum).

Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.