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Definizione agevolata delle controversie tributarie (legge di bilancio 2023) - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2023

Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (vedi articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado)
  • del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

La domanda per accedere alla definizione agevolata può essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

Come si perfeziona la definizione

Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata, mediante trasmissione telematica, una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento.

La compilazione della domanda è effettuata utilizzando l’apposito prodotto informatico disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime tre da versare entro 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023. Le rate successive devono essere versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

A scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate, a partire dal mese di gennaio 2024, in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il 30 settembre 2023. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.