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Investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma, nelle zone economiche speciali (ZES) e nelle zone logistiche semplificate (ZLS) - Che cos'è

 

Ultimo aggiornamento:  22 giugno 2023

 

Con la legge di stabilità 2016 è stato istituito un credito di imposta (di seguito “Credito”) a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi. Il decreto-legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del Credito, prevedendo tra l’altro:

  • l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;
  • l’innalzamento delle aliquote del Credito che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
  • l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
  • la cumulabilità del Credito con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

L’art. 1, comma 175, della legge n. 234 del 2021, ha riformulato il comma 98 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con l’art. 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 è stato previsto che nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 il Credito è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole.
Il comma 3 del citato art. 18-quater, come modificato dall’art. 43-ter del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta Sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020 (Temporary Framework). L’attuazione della citata misura agevolativa per l’anno 2021 è subordinata, quindi, all’adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del Temporary Framework.  La misura agevolativa per l’anno 2021 è stata autorizzata con decisione della Commissione europea C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.

Con l’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 è stato previsto che, in relazione agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES), il Credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Tale limite è stato, da ultimo, elevato a 100 milioni di euro dall’articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
Inoltre, con l’art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017, sono state previsti benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nella ZLS. In particolare, il comma 64 estende a tali imprese la possibilità di fruire, tra l’altro, del credito d’imposta di cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Per beneficiare dei crediti d’imposta per gli investimenti realizzati nel Mezzogiorno, nelle ZES e nelle ZLS, con riferimento alle acquisizioni di beni agevolabili effettuate entro il 31 dicembre 2022, è necessario presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione, utilizzando il modello CIM17 approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022. La comunicazione va inviata entro il 31 dicembre 2023.

L’articolo 1, commi 265 e 267, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio per il 2023) ha prorogato al 2023 la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES, e nelle ZLS. I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizione effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono tenuti a presentare, a partire dal 8 giugno 2023, la comunicazione utilizzando il modello CIM23, approvato con provvedimento Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023. La comunicazione deve essere inviata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni.