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Imposta sostitutiva sui compensi delle ripetizioni e lezioni private
Imposta sostitutiva sui compensi delle ripetizioni e lezioni private - Che cos'è
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Imposta sostitutiva sui compensi delle ripetizioni e lezioni private - Che cos'è
Ultimo aggiornamento:12 marzo 2024
I compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, alla cui disciplina occorre fare riferimento anche per quanto concerne la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso riguardanti la medesima imposizione sostitutiva.
Questi i codici tributo da utilizzare nel modello F24:
- 1854 – acconto prima rata
- 1855 – acconto seconda rata o unica soluzione
- 1856 – saldo.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva vanno indicate nel quadro RM del modello Redditi Persone fisiche e non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.
Rilevano, invece, ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
È comunque possibile scegliere l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari, facendo concorrere i compensi percepiti per lezioni private e ripetizioni, non esercitate abitualmente, alla formazione del reddito complessivo, attraverso la loro indicazione nel quadro RL del modello Redditi Persone fisiche. In tal caso, non va compilato il quadro RM.
Attenzione: il regime speciale di imposizione sostitutiva per i compensi derivanti da ripetizioni e lezioni private è applicabile anche se l’attività è svolta in via abituale, con conseguente obbligo di apertura della partita Iva. In ogni caso, l’applicazione del regime speciale non è compatibile con il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014.