Come effettuare la trasmissione dei corrispettivi

La trasmissione dei corrispettivi:

  • deve avvenire, distintamente per ogni punto vendita e per ciascuna giornata, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento 12 marzo 2009 (versione aggiornata a seguito della modifica dell’aliquota IVA dal 20% al 21% prevista dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148)
  • riguarda tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative a un mese solare
  • deve essere effettuata anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi
  • va effettuata entro il 15° giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento. Per “quindicesimo giorno lavorativo” si intende il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, ricomprendendo nel calcolo dei giorni anche i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi (nei quali potrebbe comunque essere prevista l’apertura al pubblico dei punti vendita). Se il giorno 15 cade di sabato, domenica o giorno festivo, è possibile effettuare l’invio telematico dei corrispettivi entro il primo giorno lavorativo successivo.

La trasmissione dei dati può essere effettuata direttamente tramite il servizio telematico Entratel o Internet oppure avvalendosi di un intermediario abilitato a Entratel. Prima dell’invio, va verificata, con i software di controllo disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche.

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati, salvo che il file non sia stato scartato dal sistema (in questo caso, i motivi che hanno prodotto lo scarto sono comunicati, sempre in via telematica, a chi ha trasmesso il file, che è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto).

L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati tramite una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet.

Le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate.

Per ogni mese, i contribuenti interessati devono inviare una sola comunicazione.

Ciò significa che, se si trasmette un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato (riferito allo stesso periodo), il file nuovo annulla, automaticamente, quello precedente.

La sostituzione deve essere effettuata non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire, cioè non oltre il 15° giorno lavorativo del secondo mese successivo al periodo di riferimento. Ad esempio, se il 15 marzo si invia il file relativo ai corrispettivi del mese di febbraio, la sua sostituzione può avvenire al massimo entro il 15 aprile; il file inviato il 15 marzo viene automaticamente annullato a seguito dell’invio sostitutivo.