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Richiesta per l’opzione della trasmissione dei corrispettivi grande distribuzione
Come effettuare l’opzione
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Come effettuare l’opzione
La trasmissione telematica dei corrispettivi costituisce una facoltà e non un obbligo.
Pertanto, per avvalersene, è necessario esercitare un’opzione.
Non si può procedere con il primo invio dei corrispettivi se non si è preliminarmente comunicata la propria scelta all’Agenzia delle Entrate tramite la compilazione – nel tracciato telematico – dei campi riservati ad accogliere i dati identificativi del contribuente e di quello relativo alla “adesione alla trasmissione telematica”.
Sono esonerati dalla comunicazione di adesione “preventiva” coloro che hanno già esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi e hanno già effettuato gli invii sulla base delle vecchie modalità e tempistica (definite con il provvedimento dell’8 luglio 2005).
L’adesione vale per un intero periodo d’imposta ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che all’inizio del nuovo periodo di imposta non viene comunicata la revoca.
Se l’opzione è esercitata nel corso del periodo d’imposta, le imprese devono trasmettere anche i corrispettivi relativi ai mesi precedenti alla scelta.
Soltanto quando l’impresa cessa tutti i punti vendita in corso d’anno, venendo meno il requisito oggettivo, è possibile operare la revoca alla trasmissione telematica dei corrispettivi anche in corso d’anno. In ogni caso, l’impresa deve comunicare la propria scelta all’Agenzia delle Entrate, compilando lo specifico campo relativo alla “revoca alla trasmissione telematica”.
Attenzione:
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.