Menu della sezione Regime agevolato forfetario
Vecchi regimi
Al fine di consentire la graduale sostituzione di tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche con il nuovo regime forfetario, il legislatore, con la legge di stabilità 2015, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo regime), fossero abrogati:
- il regime delle le nuove attività produttive
- il regime fiscale di vantaggio, in vigore dal 1° gennaio 2012, che aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi
- il regime contabile agevolato.
La legge di stabilità per il 2015 consente a coloro che applicavano il regime fiscale di vantaggio al 31 dicembre 2014 di continuare ad applicarlo per tutto il periodo residuo. Il legislatore ha, inoltre, consentito ai soggetti che, al 31 dicembre 2014, applicavano il regime fiscale di vantaggio di continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, ampliando poi detta possibilità anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015. Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016, i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario. Coloro che intendono applicare il nuovo regime possono, pertanto, effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi, nel corso del 2016, con addebito dell'imposta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, della Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine.