Menu della sezione Regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance”

Regime di adempimento collaborativo - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 4 maggio 2022

Il regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (Dlgs 128/2015). Possono aderirvi i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

Descrizione del regime

L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti.

Condizioni per l’accesso

Requisiti soggettivi (articolo 7 del D. Lgs 128/2015, punto 2 del Provvedimento dell’Agenzia del 14 aprile 2016 e DM del 31 gennaio 2022)

Il regime è riservato:

  • per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro. La nuova soglia di ingresso è stata così ulteriormente abbassata dal DM del 31 gennaio 2022. Il DM del 30 marzo 2020 aveva già ridotto da 10 a 5 miliardi di euro la soglia per l’ingresso al regime per gli esercizi 2020 e 2021;
  • ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo;
  • le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi;
  • ai soggetti che fanno parte del Gruppo IVA di imprese già ammesse al regime (d.l. n 119/2018 ), indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

A tale riguardo, si ricorda che in base a quanto previsto, rispettivamente, ai punti 2.5 e 2.6 del Provvedimento:

  • è consentito l’ingresso per “trascinamento” da parte dei soggetti appena elencati dell’ impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge “funzioni di indirizzo” sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali;
  • se la società che svolge funzioni di indirizzo come sopra definite, ha presentato domanda per il progetto pilota e non possiede i requisiti dimensionali, le imprese appartenenti al medesimo gruppo avranno accesso al regime con il limite dimensionale del miliardo e potranno a loro volta far entrare per “trascinamento” la società che ha presentato domanda.

Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale o Tax Control Framework (articolo 4 del D. Lgs 128/2015 e punto 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016)

I soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (Tax Control Framework – si veda il documento OCSE 2013 - Cooperative Compliance - A Framework ). Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. A tali fini, il sistema deve presentare (si veda il documento OCSE 2016 – Building Better Tax Control Framework i seguenti requisiti essenziali:

  • Strategia fiscale
  • Ruoli e responsabilità
  • Procedure
  • Monitoraggio
  • Adattabilità al contesto interno ed esterno
  • Relazione agli organi di gestione

Aspetti premiali

Il regime di adempimento collaborativo introduce innovazione nel rapporto tributario, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali. Tale previsione offre l’opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto che può ricomprendere anche l’anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali.

L’articolo 6 del D. Lgs 128/2015 prevede diversi effetti di natura premiale per le imprese che intendono aderire al regime quali:

- Procedura abbreviata di interpello preventivo nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta.

- Applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa.

- Esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

Il nuovo ruolo di supporto di alcune Direzioni Regionali dell’Agenzia

Con il provvedimento del 9 marzo 2022, l’Agenzia ha aggiornato quanto stabilito in materia di competenze nella fase di prima applicazione con il provvedimento del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative e potenziando le attività di gestione dell’istituto in vista di una progressiva estensione del regime. Si potenzia il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle direzioni regionali, che hanno competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni - con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Dr di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, a supporto dell’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale.