Regime opzionale per i pensionati esteri – Che cos’è

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2024

Le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione (articolo 24-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 273, della legge n. 145/2018).

Il decreto Sostegni Ter (Dl 4/2022) ha ampliato la platea dei beneficiari del regime di favore: possono beneficiarne anche i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nei comuni coinvolti nel terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009. Inoltre, il limite di 20mila abitanti, prima stabilito per i soli comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno, viene esteso a tutti i comuni “agevolabili”, quindi anche a quelli interessati dagli eventi sismici, precedentemente vincolati al tetto di 3mila abitanti. Rientrano così nel perimetro di applicazione della disposizione di favore una serie di realtà prima escluse, come ad esempio Camerino, Matelica, Tolentino e Norcia.

Per individuare la popolazione residente nel comune in cui ci si trasferisce, si considera il dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat riferito al 1° gennaio dell’anno precedente il primo periodo di validità dell’opzione. Tale dato rileva per tutta la durata di validità dell’opzione, sempre che il contribuente non trasferisca la residenza in altro comune.

L’opzione rimane efficace anche se, a partire dal secondo periodo di imposta di validità, il contribuente si trasferisce in un altro comune “agevolabile”, per il quale va considerato il dato della popolazione risultante al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di trasferimento della residenza.