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Assicurazioni - Contratti e premi (dal 2015) - Che cos'è

A partire dalle informazioni relative all'anno 2014, le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del Dpr 605/1973) debbono comunicare entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente:

  • per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili
  • i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie.

Modalità di trasmissione

Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Chiarimenti

Nella ricevuta di avvenuta trasmissione, resa disponibile entro cinque giorni dall’invio, saranno elencati i codici fiscali non validati. In tal caso, l’ente è tenuto a effettuare un nuovo invio ordinario contenente esclusivamente i dati relativi alle comunicazioni precedentemente scartate entro la data di scadenza indicata nel provvedimento. Non vanno, pertanto, inviati i dati relativi ai codici fiscali corretti già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la comunicazione dei contratti stipulati da imprese individuali si precisa che va inserito il codice fiscale - non la partita IVA - e i dati identificativi del contraente persona fisica. Deve essere, quindi, compilato con “0” il campo 13 in quanto il contratto è stato stipulato con una ditta individuale e pertanto il relativo premio non risulta detraibile.