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Fatca - Modalità e termini della trasmissione dei dati
Consultazione documenti FATCA - Che cos'è
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Consultazione documenti FATCA - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2022
Provvedimento, specifiche tecniche e modalità di trasmissione delle informazioni, in attuazione dell’Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
L’accordo intergovernativo FATCA, operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.
Accordo tra autorità competenti sullo scambio automatico dei dati in ambito FATCA (Competent Authority Arrangement)
Il Competent Authority Arrangement è un accordo amministrativo tra le autorità fiscali italiane e statunitensi per rendere operativo l’accordo FATCA IGA. In esso sono contenute le regole operative necessarie per la trasmissione/ricezione delle informazioni tra i due Paesi.
In particolare sono definiti – tra gli altri - i tempi e le modalità per rispondere alle richieste di correzione avanzate dal Paese ricevente in relazione a dati precedentemente trasmessi (sia nel caso di errori amministrativi o altri errori minori sia nel caso di gravi non conformità). Le correzioni potranno anche essere apportate su iniziativa dell’istituto finanziario inviante.
Ai fini dell’applicazione delle regole di scambio, le autorità competenti hanno tuttavia previsto un periodo transitorio di due anni (anni di riferimento delle informazioni 2014 e 2015) durante il quale si terrà conto degli sforzi delle amministrazioni e degli istituti finanziari nello svolgimento dei reciproci adempimenti.
Le autorità competenti si impegnano a consultarsi sia per la definizione dei singoli casi di grave non conformità sia per l’eventuale modifica del tracciato di scambio.