Menu della sezione Monitoraggio fiscale - Comunicazione dati dei trasferimenti da e verso l’estero (articolo 1 del decreto legge n. 167/1990)

Risposte alle domande più frequenti

No. L’obbligo di comunicazione non si riferisce esclusivamente alle «polizze assicurative trasferibili» e alle «polizze di pegno», bensì ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza

No. Si chiarisce innanzitutto che le volture di polizze a favore di soggetti residenti in altri Paesi, che sono dunque rilevabili come operazioni transfrontaliere, sono comprese nell’oggetto della comunicazione.

In generale, per quanto riguarda le operazioni da individuare ai fini della comunicazione si deve far riferimento alla Risoluzione n. 62 del 13 novembre 2023, secondo cui il concetto di operazione rilevante per il monitoraggio fiscale : “[…] non può considerarsi limitato alle polizze di assicurazione trasferibili (tali sono da intendersi le polizze all’ordine e al portatore di cui all’articolo 1889 del c.c., attraverso le quali può essere trasferito il credito vantato dall’assicurato nei confronti dell'assicuratore) e alle polizze di pegno, in quanto ai sensi all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo n. 231 del 2007 si intende per «mezzi di pagamento (…) ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie. […]”.

In particolare, per le compagnie di assicurazione, le operazioni rilevanti sono:

- per la causale D9, oltre ai trasferimenti da\verso l’estero per acquisto di polizze, anche ogni pagamento di premi ad esclusione di quelli riferibili a garanzie del rischio di premorienza

- per la causale D8, oltre ai trasferimenti da\verso l’estero per cessione di polizza, anche ogni liquidazione, anche parziale, della prestazione assicurativa.

No. L’identificativo del rapporto è obbligatorio per le operazioni la cui natura, definita nel campo 15, è “in conto”. Per le operazioni di sottoscrizione o estinzione di polizze assicurative, poiché il campo 15 può essere riempito con uno spazio, non è obbligatorio indicare l’identificativo del rapporto.
No. Per le operazioni di sottoscrizione o estinzione di polizze assicurative ramo vita, non è obbligatorio indicare la natura dell’operazione e il campo 15 può essere riempito con uno spazio.

Le indagini in materia di monitoraggio fiscale delle operazioni transfrontaliere sono finalizzate a intercettare soggetti a qualsiasi titolo intervenuti nelle operazioni.
Nel caso in cui l’intermediario finanziario destinatario della richiesta cd. massiva (tipo 12) non riscontri nei propri archivi soggetti che rispondono ai requisiti richiesti deve inviare una risposta negativa.
Viceversa, qualora sia riscontrato nei propri archivi un soggetto per corrispondenza del codice fiscale o dei dati anagrafici, non è possibile rispondere alla successiva richiesta di approfondimento (tipo 13) in maniera negativa, neanche se il soggetto non risulta il titolare\disponente delle operazioni in relazione alle quali è stato acquisito in archivio.

Secondo quanto precisato al paragrafo 4 dell'allegato 2.1 al Provvedimento del 16/07/2015, "Tutti gli importi presenti nella comunicazione devono essere esposti in Euro (parte intera), senza esposizione dei decimali."

La correzione avviene secondo le modalità tecniche consentite dal tracciato record, vale a dire col preventivo annullamento puntuale delle operazioni tramite l'identificativo registrazione ed il successivo re-invio puntuale col medesimo identificativo registrazione.

Il canale SID rimane costantemente accessibile per tutti gli invii di annullamento e di rettifica, anche tardivi.

Si, con riferimento alle comunicazioni dal 2014 in poi, è prevista la sostituzione puntuale dei record e dunque della singola operazione.

Si può pertanto integrare quanto in precedenza inviato con un nuovo flusso di tipo 'A'.

Per una eventuale comunicazione tardiva l'intermediario va incontro ad una sanzione che, entro i termini stabiliti dall'istituto, può essere definita col ravvedimento operoso.

Sì, l'intermediario può cambiare modalità di invio dal canale ftp alla PEC e viceversa ma sempre nell'ambito del SID. Non è ammesso l'invio della comunicazione tramite una PEC esterna al SID.

Il sistema riconosce gli archivi inviati leggendone il nome. Nomi file duplicati non sono ammessi.

Si tenga presente che il software di controllo che compone i file assegna il nome al file inglobando data - ora - minuti - secondi.
Pertanto, per file composti in momenti diversi non si può essere in presenza di flusso duplicato.

La struttura dei dati dell'AUI definisce i dati di Nome e Cognome in uno stesso campo. E' necessario inserire nome e cognome due volte.

No; la comunicazione è fatta in modo da considerare la singola operazione. Annullare un intero file presuppone quindi l'invio di un flusso di annullamento in cui sia contenuta ogni operazione che deve essere annullata. L'operazione in precedenza inviata viene individuata e annullata tramite l'identificativo registrazione dell'AUI.

La data di annullamento dell'operazione è la data del giorno di invio del flusso 'B' in quanto non si tratta di una data riferibile all'AUI.
Il tipo record 'B' può essere utilizzato anche per storni tecnici cioè nei casi di storno dell'operazione in AUI.