Menu della sezione Monitoraggio fiscale - Comunicazione dati dei trasferimenti da e verso l’estero (articolo 1 del decreto legge n. 167/1990)

Risposte alle domande più frequenti

Le indagini in materia di monitoraggio fiscale delle operazioni transfrontaliere sono finalizzate a intercettare soggetti a qualsiasi titolo intervenuti nelle operazioni.
Nel caso in cui l’intermediario finanziario destinatario della richiesta cd. massiva (tipo 12) non riscontri nei propri archivi soggetti che rispondono ai requisiti richiesti deve inviare una risposta negativa.
Viceversa, qualora sia riscontrato nei propri archivi un soggetto per corrispondenza del codice fiscale o dei dati anagrafici, non è possibile rispondere alla successiva richiesta di approfondimento (tipo 13) in maniera negativa, neanche se il soggetto non risulta il titolare\disponente delle operazioni in relazione alle quali è stato acquisito in archivio.

Secondo quanto precisato al paragrafo 4 dell'allegato 2.1 al Provvedimento del 16/07/2015, "Tutti gli importi presenti nella comunicazione devono essere esposti in Euro (parte intera), senza esposizione dei decimali."

La correzione avviene secondo le modalità tecniche consentite dal tracciato record, vale a dire col preventivo annullamento puntuale delle operazioni tramite l'identificativo registrazione ed il successivo re-invio puntuale col medesimo identificativo registrazione.

Il canale SID rimane costantemente accessibile per tutti gli invii di annullamento e di rettifica, anche tardivi.

Si, con riferimento alle comunicazioni dal 2014 in poi, è prevista la sostituzione puntuale dei record e dunque della singola operazione.

Si può pertanto integrare quanto in precedenza inviato con un nuovo flusso di tipo 'A'.

Per una eventuale comunicazione tardiva l'intermediario va incontro ad una sanzione che, entro i termini stabiliti dall'istituto, può essere definita col ravvedimento operoso.

Sì, l'intermediario può cambiare modalità di invio dal canale ftp alla PEC e viceversa ma sempre nell'ambito del SID. Non è ammesso l'invio della comunicazione tramite una PEC esterna al SID.

Il sistema riconosce gli archivi inviati leggendone il nome. Nomi file duplicati non sono ammessi.

Si tenga presente che il software di controllo che compone i file assegna il nome al file inglobando data - ora - minuti - secondi.
Pertanto, per file composti in momenti diversi non si può essere in presenza di flusso duplicato.

La struttura dei dati dell'AUI definisce i dati di Nome e Cognome in uno stesso campo. E' necessario inserire nome e cognome due volte.

No; la comunicazione è fatta in modo da considerare la singola operazione. Annullare un intero file presuppone quindi l'invio di un flusso di annullamento in cui sia contenuta ogni operazione che deve essere annullata. L'operazione in precedenza inviata viene individuata e annullata tramite l'identificativo registrazione dell'AUI.

La data di annullamento dell'operazione è la data del giorno di invio del flusso 'B' in quanto non si tratta di una data riferibile all'AUI.
Il tipo record 'B' può essere utilizzato anche per storni tecnici cioè nei casi di storno dell'operazione in AUI.