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Dati per la dichiarazione precompilata
Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali
Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali - Che cos'è
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Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2024
Gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (per gli interventi effettuati nel 2023, il termine è stato prorogato al 4 aprile 2024).
Modalità di trasmissione
La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).
L’obbligo di comunicazione permane anche nel caso in cui, in relazione alle spese sostenute nell’anno di riferimento, è stata esercitata l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto (vedi le modalità di compilazione della comunicazione nelle Specifiche tecniche).
L’adempimento non è dovuto se, in relazione alle spese sostenute nell'anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini hanno optato, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.