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Costi del servizio
Per quanto concerne le domande di volture predisposte su supporto cartaceo, deve essere presentata una distinta domanda per ciascun documento traslativo (indipendentemente dal numero delle ditte interessate al trasferimento) e - nell'ambito di questo - per ciascun comune amministrativo in cui sono posti i beni sui quali si esercitano i diritti reali oggetto di voltura catastale e separatamente per beni allibrati al catasto terreni o al catasto edilizio urbano. Pertanto, ove un unico atto comporti trasferimento di diritti su beni rustici ed urbani posti nel medesimo Comune, dovrà darsi luogo a due domande, e del pari, ove comporti trasferimento di diritti su beni esclusivamente rustici od esclusivamente urbani posti in più comuni, anche se della medesima provincia, dovrà darsi luogo ad un pari numero di domande (Decreto Ministero Finanze 5.11.1969). Per presentare ogni domanda di voltura si versano 55,00 € a titolo di tributo speciale catastale, a cui si aggiungono 16,00 € di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda.
E' possibile pagare gli importi dovuti direttamente allo sportello dell'ufficio, esclusivamente con modalità diverse dal contante, utilizzando le carte di debito, o quelle prepagate, oppure apponendo sulla domanda i contrassegni denominati “marca servizi” e “marca da bollo”, disponibili presso i rivenditori autorizzati, per versare, rispettivamente, i tributi speciali catastali e l’imposta di bollo. È inoltre possibile presentare la ricevuta del versamento eseguito conto corrente postale dell’ufficio, o tramite il modello F24 Elide. I numeri dei c/c sono disponibili nelle pagine dei singoli uffici provinciali.
Per quanto concerne i pagamenti corrisposti attraverso la procedura “Voltura 2.0 – Telematica”, coerentemente a quanto previsto nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 40468 del 10 febbraio 2021, il nuovo software tiene conto dell’evoluzione tecnologica intervenuta nel corso del tempo, effettuando automaticamente, in conformità alle norme vigenti, il calcolo dell’importo complessivo del pagamento (tributo speciale catastale e imposta di bollo) e, se utilizzato in modalità “online”, il prelievo delle rispettive somme avverrà direttamente dal “castelletto”, alimentato dal professionista. Il calcolo, in particolare, tiene conto del numero dei soggetti e degli immobili presenti nelle domande di volture, in modo del tutto analogo a quanto previsto per quelle prodotte su supporto cartaceo.
Si precisa, solamente, che il riferimento alle istruzioni di compilazione dei modelli 17T-98TP e 18T-13TP/A, che prevede che “se il trasferimento è relativo solo ad alcuni dei soggetti cointestati, è sufficiente indicare solo il nuovo o i nuovi intestatari della quota trasferita, con la precisazione fra parentesi “in sostituzione di …”” non viene considerato, essendo stata scelta dall’Agenzia la modalità “in sostituzione”, come unica possibilità di compilazione, nel caso di domande di volture predisposte con la procedura “Voltura 2.0 – Telematica”. Non viene, pertanto, conteggiata una riga aggiuntiva, rispetto al numero dei soggetti, in cui, sui modelli cartacei, è riportata l’indicazione “in sostituzione di”.
A partire dal 1° gennaio 2014, per le domande di voltura dipendenti da atti che scontano l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, 2% o del 12% non sono dovuti i tributi speciali e l'imposta di bollo (circolare n° 2/2014 - pdf).
In caso di presentazione della domanda in ritardo, devono essere pagate anche le sanzioni (circolare n° 2/2002).